Art Bonus: verso l’ok alle fondazioni di diritto privato?

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Il credito d’imposta derivante dalle erogazioni in denaro effettuate a favore di soggetti operanti nel mondo dell’arte e della cultura è lo strumento di maggior successo a sostegno del nostro patrimonio culturale. Tuttavia, è ancora frenato da potenzialità inespresse. Le cose però potrebbero stare per cambiare

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Non abbiamo difficoltà a dichiarare che l’Art Bonus è ad oggi lo strumento di maggior successo nel sostegno da parte del privato alla conservazione e valorizzazione del patrimonio pubblico. L’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, prevede un credito d’imposta (c.d. Art Bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “il sostegno degli istituti e dei luoghi  della  cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di  nuove  strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti  delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza  scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo”. Il credito di imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.

Ebbene, da molto tempo che vi è la richiesta da parte delle fondazioni d’arte di diritto privato – di natura no-profit, caratterizzate dalla condivisione con il pubblico di un bene privato (in questo caso di una collezione d’arte) – di poter accedere anch’esse all’art bonus. Richiesta sino a poco fa sempre respinta dal Legislatore. Tuttavia, il 30 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una risposta all’interpello n. 270/2023 in cui per la prima volta si apre una possibilità anche per gli enti privati di accedere allo strumento dell’art bonus.

Nel caso di specie, la richiesta è stata avanzata da una fondazione di diritto privato istituita per via testamentaria. Il de cuius aveva lasciato tutti i suoi beni in Italia allo Stato italiano, “con la condizione che fossero conservati a beneficio degli studi con carico allo Stato di “istituire perpetuamente … un ente autonomo sotto il Titolo di Fondazione X”. La fondazione è stata istituita dallo Stato italiano in qualità di legatario.

L’Agenzia delle Entrate ha esaminato la richiesta della fondazione ed è arrivata alla sua decisione partendo da un primo assunto: il credito di imposta è riconosciuto “anche qualora le erogazioni liberali in denaro siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni (pubblici) oggetto di tali interventi”, tuttavia al fine di decidere sul caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha richiesto un parere al Ministero della Cultura, il quale ha riconosciuto nella Fondazione X di diritto privato uno scopo pubblicistico. Inoltre, continua il Ministero della Cultura, “risulta necessario, ai fini dell’ammissibilità al c.d. Art bonus, che l’ente di appartenenza sostanzialmente pubblica non persegua finalità istituzionali diverse, non riconducibili a quelle proprie di un istituto o luogo della cultura”.

Dunque, all’esito del parere del Ministero della Cultura, secondo l’Agenzia delle Entrate l’art bonus può trovare applicazione anche in favore di enti di natura privata a condizione che:

  1. l’ente di natura privata abbia uno scopo pubblicistico;
  2. l’ente di natura privata sia qualificato ai sensi dell’art. 101 de D. Lgs 42/2004 quale istituto o luogo della cultura ossia i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

Nel caso di specie, la Fondazione X deteneva entrambe le condizioni oltre al fatto che (i) è stata istituita su iniziativa dello Stato, (ii) la sua governance è nominata dalla Pubblica Amministrazione, (iii) la sua funzione esclusiva è quella della conservazione, valorizzazione ad accrescimento del patrimonio culturale donato dal de cuius allo Stato; (iv) gestisce di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica.

Tuttavia, i principi indicati nella risposta all’interpello n. 270/2023 aprono la possibilità, da valutare caso per caso, agli enti privati, che costituiscono il maggior numero di soggetti gestori di collezioni d’arte anche a scopo pubblicistico, di poter accedere all’art bonus e quindi richiedere a soggetti privati un’erogazione liberale in loro favore.

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di Virginia Montani Tesei

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Fondatrice dello studio legale Montani Tesei, prima boutique firm italiana focalizzata esclusivamente in diritto dell’arte e beni culturali. Laureata in giurisprudenza presso la facoltà di Roma Tor Vergata, si specializza in diritto dell’arte presso la scuola superiore Sant’Anna di Pisa seguendo il corso di alta formazione in diritto dell’arte. Ha conseguito il master of art presso la Luiss business school e seguito numerosi corsi di formazione in diritto dell’arte. Autrice di numerosi saggi in materia pubblicati su riviste e quotidiani di settore, è anche collezionista d’arte.

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