Il valore dati personali: verso un nuovo modo di pagare i servizi digitali

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La cessione di dati personali da parte del consumatore, a favore dell’operatore economico, al fine di fruire di un servizio o di un contenuto digitale, può essere inteso alla stregua di un trasferimento di moneta

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La Direttiva Ue 2019/770 invita ad una nuova interpretazione del valore dei dati personali; essa introduce il concetto secondo cui il consumatore che, per fruire di un servizio digitale, cede le proprie informazioni sta anche, in alcune circostanze, trasferendo un prezzo

Ai dati personali è attribuita la natura di corrispettivo contrattuale, al pari del pagamento di un prezzo

Il consumatore, spesso, quando intende fruire di contenuti digitali o di servizi digitali, non paga soltanto il prezzo fissato dal fornitore per l’utilizzo degli stessi, ma è costretto a cedere anche dei dati personali, quali nome, indirizzo mail, foto.
Alcuni modelli commerciali prevedono, addirittura, che la fornitura di contenuti digitali avvenga non già dietro il pagamento di un prezzo ma soltanto attraverso il trasferimento di dati personali, da parte dell’utente, a favore dell’operatore economico.
E invero, è evidente che una simile circostanza solleva alcuni interrogativi e porta, sicuramente, a chiedersi se e in che misura i dati ceduti all’operatore economico per fruire di un servizio, possono essere – in quanto necessari per godere di un prodotto digitale – considerati alla stregua di un mezzo di pagamento; al pari, dunque, di una moneta.

In questo senso, poiché sempre più sovente accade che i contenuti digitali vengano ceduti esclusivamente dietro trasferimento di dati, è opportuno comprendere in che modo il legislatore italiano ed europeo sta cercando di implementare le normative vigenti per far sì che, ad esempio, l’utente che cede i dati per fruire di un servizio (senza effettuare alcun pagamento) possa godere delle medesime tutele e dei medesimi rimedi che esistono quando, invece, ottiene il servizio digitale dietro il pagamento di un prezzo.

Sul punto si pone l’attività del Consiglio dei Ministri che, di recente, al fine di adeguare la normativa italiana alle regole europee e garantire maggiore tutela al consumatore, ha approvato il decreto legislativo che dà attuazione alla Direttiva Ue 2019/770, la quale si applica ai contratti in cui l’operatore economico fornisce contenuto digitale o servizi digitali al consumatore e in cui il consumatore fornisce dati personali a quest’ultimo.

L’obiettivo primario del legislatore è quello di tutelare nel miglior modo possibile il consumatore che conclude contratti per fruire di prodotti o contenuti nell’ambito del digitale. Al riguardo, le tutele previste, in linea generale, tendono a garantire l’affidabilità dell’operazione conclusa e la qualità del prodotto acquistato dietro pagamento; ad esempio, il prodotto o il contenuto deve sempre corrispondere, qualitativamente e quantitativamente, alla descrizione resa; il contenuto deve essere idoneo agli usi voluti e attesi dal consumatore; il prodotto deve essere dotato di tutti gli elementi necessari al suo utilizzo.

Il consumatore, inoltre, quando paga un prezzo in danaro, in caso di difetto di non lieve entità del prodotto – inteso come contenuto digitale -, trova tutela segnalando la non conformità al fornitore e, in certi casi, ottenendo la riduzione del prezzo o esercitando il diritto di recesso dal contratto.

Ma cosa accade, invece, al consumatore che ottiene un contenuto senza corrispondere un prezzo ma cedendo soltanto i propri dati? È evidente che, anche in questo caso, poiché i dati ceduti hanno un valore commerciale (per l’operatore economico che li ottiene), è necessario che l’utente possa beneficiare di alcune tutele.

Ebbene, la novità della Direttiva Ue 2019/770 è che essa riconosce al consumatore la possibilità di beneficiare delle medesime tutele e dei medesimi rimedi contrattuali previsti in caso di pagamento di prezzo per un servizio digitale anche laddove l’utente abbia pagato solo trasferendo i propri dati.

In questi termini, ai dati personali è attribuita la natura di corrispettivo contrattuale, al pari del pagamento di un prezzo. Come recita il testo della stessa direttiva: ove il contenuto digitale o il servizio digitale non sia fornito dietro pagamento di un prezzo ma dietro trasferimento di dati personali che verranno trattati a fini commerciali dall’operatore economico, il consumatore dovrebbe avere il diritto di recedere dal contratto anche se il difetto di conformità è di lieve entità, dal momento che non può beneficiare del rimedio della riduzione di prezzo.

Il dato personale che viene trasferito per fini commerciali, e che oggi il consumatore è solito cedere (più o meno scientemente) in modo gratuito, pertanto, comincia ad essere ammesso come valuta, in quanto qualificato come corrispettivo assimilabile al pagamento del prezzo.

Configurare in questi termini i dati personali, significa aprire a nuovi e diversi schemi contrattuali e a maggiori tutele per i consumatori che acquistano programmi, applicazioni, contenuti digitali dietro la cessione di informazioni sensibili.

I dati che il consumatore deve inserire, ad esempio, al momento della creazione di un account, e che vengono messi a disposizione dell’operatore economico per fini commerciali (dunque vengono utilizzati da questo per scopi diversi dalla mera fornitura di contenuti o servizi digitali), allora, fungono da prezzo; sono utilizzabili come corrispettivo del servizio ricevuto.

Questa nuova interpretazione dei dati, che comincia a essere declinata all’interno delle norme europee e domestiche, è sicuramente un passo avanti del legislatore per la tutela del consumatore che, sempre più spesso, cede dati unitamente ad un prezzo per ottenere un servizio, senza che ai primi (ai dati) venga riconosciuto il valore (commerciale ed economico) che realmente hanno.

E invero, dato che la normativa è in costruzione e il processo di implementazione di queste nuove forme di tutela è in fieri, si tratta ora di capire, a fronte di questa importante novità, come sarà possibile valutare nel modo corretto il reale valore dei dati.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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