Unit linked: faro sulla nuova regolamentazione

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È in pubblica consultazione uno schema di regolamento, destinato a innovare sensibilmente il mercato dei prodotti d’investimento assicurativi. Introducendo elementi di forte criticità

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A oltre vent’anni dall’ultimo organico intervento regolamentare in materia di contratti unit linked, Ivass è recentemente ritornata sul punto, ponendo in pubblica consultazione uno schema di regolamento, contenuto nel Documento Ivass n. 3/2022, destinato a innovare sensibilmente il mercato dei prodotti d’investimento assicurativi per gli anni a venire.
Sebbene tale intervento fosse ampiamente atteso ed una qualche restrizione possa essere giustificata dal (pur comprensibile) tentativo di fornire adeguata tutela alla clientela non professionale, adeguando la regolamentazione vigente all’evoluzione della normativa inerente alla gestione collettiva, si osserva che lo schema di regolamento parrebbe affetto di un vizio – per così dire genetico – consistente nell’ equiparazione delle polizze unit linked ai fondi Ucits.
Per metodologie di valutazione del valore di mercato degli asset sottostanti, orizzonti temporali di investimento ed altre caratteristiche strutturali, tali polizze presentano caratteristiche scarsamente assimilabili ai fondi comuni aperti, presentando, al contrario, svariate analogie con gli Oicr di tipo chiuso ancorché non riservati.

È infatti pacifico che il cliente che acquista polizze unit linked mira ad attuare investimenti di medio o lungo termine volti a raggiungere obiettivi di pianificazione successoria, ottenendo al contempo una copertura assicurativa per eventi attinenti alla vita umana. Tali differenze strutturali, al netto dei limiti posti dall’art. 41, co. 5 del Codice delle Assicurazioni Private, che, come noto, impongono ad Ivass di definire norme coerenti con le disposizioni in materia di Ucits, avrebbero meritato una più attenta valutazione e una maggiore considerazione, mediante il recepimento dei principi e previsioni dettati per la costituzione e gestione dei fondi di tipo chiuso. Avrebbe potuto, ad esempio, consentire un maggior utilizzo di asset illiquidi.

Le limitazioni oggi previste nel documento in consultazione sono infatti poste nella prospettiva di assicurare liquidità del prodotto lungo tutto il ciclo di vita del medesimo, senza tuttavia considerare che le polizze unit linked sono sottoscritte tipicamente in una prospettiva di lungo periodo, proprio nell’ottica di ottenere rendimenti negli anni o di assicurare il passaggio generazionale.

C’è chi obietta che, laddove collocati presso clienti (tipicamente retail) con limitato grado di conoscenza dei mercati finanziari e da una contenuta capacità di sopportazione delle perdite, prodotti unit linked caratterizzati da una concreta illiquidità potrebbero astrattamente determinare pregiudizi alla clientela.

A ben vedere, una simile obiezione si porrebbe più sul piano teorico che partico, posto che le imprese assicurative, nell’ambito del proprio processo di product oversight and governance, già in fase di individuazione del target market dovrebbero escludere dall’accesso a prodotti caratterizzati da una maggiore illiquidità, i clienti non adatti a tali profili.

Resta un altro aspetto da sottolineare: virando di bordo rispetto al passato, Ivass si spinge ad includere le previsioni dello schema di regolamento (ed in particolare le regole sugli attivi sottostanti alle polizze) tra le norme di interesse generale che debbono essere rispettate anche dalle imprese straniere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi o tramite una stabile organizzazione. In un contesto sempre più transfrontaliero, in cui le nuove tecnologie facilitano l’accesso ai vari mercati nazionali da parte delle imprese assicurative europee, l’imposizione di dazi e gabelle nei contesti domestici produce l’effetto di compartimentare i mercati.

Al contrario, in un’ottica di rafforzamento del processo di integrazione del mercato (anche) assicurativo, un approccio regolamentare maggiormente condivisibile consisterebbe nel tentativo di armonizzare i mercati, al fine di agevolare la circolazione dei servizi resi dalle imprese in tutto il territorio dell’Unione.

Tratto dal Magazine di We Wealth di maggio


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di Emanuele Grippo

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Socio dello Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners
Avvocato esperto nella regolamentazione dei servizi finanziari, bancari e assicurativi, fondi pensione e fondi di investimento, nella sollecitazione all’investimento e nella disciplina degli emittenti quotati, nonché assiste soggetti vigilati in operazioni straordinarie e nello svolgimento dell’attività ordinaria.

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