Tornano gli incentivi su R&S per le pmi

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Sembravano essere sfuggiti al legislatore nella precedente bozza della Legge di Bilancio, ma sono ricomparsi nell’ultima versione. Ci spiega cosa prevedono Andrea Pirola, partner dello studio di consulenza legale e tributaria Pirola, Pennuto Zei & Associati

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Le nuove regole risulterebbero applicabili agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e sarebbero valide fino a tutto il 2022 (e fino a giugno 2023, per gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2022), dando alle imprese una visibilità maggiore dell’anno, che non è sufficiente per programmare gli investimenti

Viene accorciato il periodo di compensazione dei crediti, che ora è di 5 anni e passa a 3 (un anno per alcuni casi specifici)

Il credito d’imposta per attività di R&S passa dal 12% nel limite massimo di 3 milioni al 20% su 4 milioni. L’innovazione tecnologica passa dal 6% su un massimo di 1,5 milioni al 10% su 2 milioni; l’innovazione 4.0, dal 10% su 1,5 milioni al 15% su 2 milioni e l’attività di design e ideazione estetica al 10% su 2 milioni dal 6% sul massimo di 1,5 milioni.

Sembravano scomparsi dal radar del legislatore, gli incentivi su Ricerca&Sviluppo che dal 2017 e dal primo pacchetto Industria 4.0 accompagnano le imprese nel loro percorso di digitalizzazione. Sono riapparsi nell’ultima versione del DDL di Bilancio 2021 approvata dal Consiglio dei Ministri e attualmente all’esame della Camera dei Deputati. Ne abbiamo parlato con Andrea Pirola, partner dello studio di consulenza legale e tributaria Pirola, Pennuto Zei & Associati che ci ha spiegato i dettagli di quella che potrebbe essere la nuova disciplina per le  imprese che investono in innovazione.

Le norme sono inserite nell’aggiornamento del pacchetto Transizione 4.0, che sostituisce a iper e super ammortamento dei piani Calenda il credito di imposta. Si tratta, in generale, di un impianto complessivamente migliorativo, secondo Pirola, per diverse ragioni, non ultima la durata: le nuove regole risulterebbero applicabili agli investimenti effettuati  a partire dal 16 novembre 2020 e sarebbero valide fino a tutto il 2022 (e fino a giugno 2023, per gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2022), dando alle imprese una visibilità maggiore dell’anno, che in genere non è sufficiente per programmare gli investimenti.

L’idea del governo è, sempre guardando all’impianto generale della norma, quella di rinforzare ed estendere gli incentivi in scadenza, soprattutto sull’anno 2021, per fornire cassa alle imprese anche in perdita fiscale: «è previsto un ampliamento del beneficio, in termini di maggiori aliquote, ambito di applicazione e tetto massimo di spesa, sui crediti in imposta che sono stati introdotti al posto di iper e super ammortamento. Questo dovrebbe stimolare gli investimenti nonostante il momento”, come dovrebbe funzionare efficacemente l’accorciamento del periodo di compensazione dei crediti, che ora è di 5 anni e passa a 3 (un anno per alcuni casi specifici). «Si è discusso della possibilità di prevedere una opzione per la cessione del credito, nel solco di quanto fatto per il super ecobonus al 110%: sarebbe un modo molto efficace per dare liquidità alle imprese», spiega Pirola, «ma al momento non c’è traccia di tale possibilità nella bozza in commento».
Venendo al tema specifico della ricerca e sviluppo, viene riportata sotto i riflettori “dall’articolo 185, al comma 14, che opera un primo intervento sui crediti d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, estendendone l’orizzonte temporale fino al 31 dicembre 2022 e aumentando le percentuali e i massimali di utilizzo”, dice Pirola.

Tutti i parametri vengono elevati in un’ottica di maggior beneficio per le aziende che scelgono di innovare. In particolare il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, passa dal 12% nel limite massimo di 3 milioni al 20% su 4 milioni. Viene potenziato anche il credito di imposta sulle attività di innovazione tecnologica, che passa dal 6% su un massimo di 1,5 milioni al 10% su 2 milioni; quello per attività di innovazione 4.0, dal 10% su 1,5 milioni al 15% su 2 milioni e infine il credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica – la vera novità del 2020 in termini di tipologie di innovazione incentivabile – che diventa del 10% su un investimento massimo di 2 milioni dal 6% sul massimo di 1,5 milioni.

“Il disegno di legge ritocca poi il perimetro delle spese ammissibili, e segnatamente – continua Pirola –  per le spese per contratti di ricerca extra-muros, viene precisato che sono ammessi i contratti stipulati con soggetti esteri, anche appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o c.d. white list. Inoltre, ci sono rilevanti modifiche anche in relazione alle quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale”. In questo caso, oltre alle spese relative a contratti d’acquisto o di licenza stipulati con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati della cosiddetta white list, “sono ammesse anche le spese riferite a contratti di acquisto o di licenza stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato”. Con riferimento al credito d’imposta per l’innovazione tecnologica, viene previsto che le spese per servizi di consulenza o servizi equivalenti sono ammissibili nel limite massimo complessivo pari al 20% non solo delle spese di personale, ma anche delle spese per contratti di ricerca extra-muros; infine, con riferimento al credito d’imposta per attività di design e innovazione estestica , vengono ampliate le spese ammissibili, con l’inclusione anche delle spese relative ai software.

Per quanto riguarda gli obblighi documentali, “il disegno di legge introduce l’obbligo di asseverare la relazione tecnica illustrativa delle finalità, dei contenuti e dei risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta, prevista dall’articolo 1, comma 206, della legge 160/2019, la Legge di Bilancio 2020. Inoltre, tra le misure previste dal DDL di bilancio, è prevista la proroga al 2022 del credito d’imposta formazione 4.0, con un ampliamento del perimetro dei costi ammissibili”, conclude Pirola.


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di Laura Magna

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Giornalista professionista dal 2002, una laurea in Scienze della Comunicazione con una tesi sull’intelligenza artificiale e un master della Luiss in Giornalismo e Comunicazione di Impresa. Scrivo di macroeconomia, mercato italiano e globale, investimenti e risparmio gestito, storie di aziende. Ho lavorato per Il Mattino di Napoli; RaiNews24 e la Reuters a Roma; poi Borsa&Finanza, il Mondo e Plus24 a Milano. Oggi mi occupo del coordinamento del Magazine We Wealth (e di quello di tre figli tra infanzia e adolescenza). Collaboro anche con MF Milano Finanza.

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