Le spese straordinarie non vanno necessariamente suddivise pro quota
La ripartizione delle spese straordinarie per i figli va motivata separatamente rispetto all’assegno di mantenimento
Con una recente pronuncia, n. 6933 del 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un tema particolarmente caro a chi, a fronte dell’interruzione del rapporto di coppia, dovendo gestire le spese di mantenimento dei figli si imbatte in spese ordinarie e straordinarie.
La determinazione dell’assegno di mantenimento
Prima di entrare nel merito della questione, la Suprema Corte ha chiarito che la determinazione dell’assegno di mantenimento periodico deve tenere conto dei redditi dei genitori, delle ulteriori sopravvenienze economiche, dei risparmi, della disponibilità di alloggio di proprietà, unitamente:
- alle esigenze attuali dei figli e al tenore di vita da questo goduto.
- ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
Secondo questi parametri, pertanto, i giudici possono individuare il genitore su cui graverà l’assegno, tenuto conto dell’eventuale maggiore reddito da questo percepito, rispetto all’altro coniuge, e delle conseguenti esigenze dei figli.
LE OPPORTUNITÀ PER TE.
Come gestire dal punto di vista patrimoniale la crisi coniugale?
Quali strumenti consentono di proteggere il patrimonio in caso di separazione o divorzio?
Gli esperti selezionati da We Wealth possono aiutarti a trovare le risposte che cerchi.
RICHIEDI LA TUA CONSULENZA GRATUITA
Partecipazione alle spese straordinarie
Ad avviso dei giudici sostenere i costi dell’assegno periodico non esclude l’onere di corrispondere anche le spese straordinarie.
La contribuzione alle spese straordinarie, infatti, riguarda la partecipazione a spese che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli.
Per tale ragione, osservano i giudici, si tratta di spese che non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica; pur essendo, queste spese, destinate a soddisfare esigenze coerenti con le finalità di educazione ed assistenza dei figli.
Ciò considerato, le spese straordinarie, osserva la Cassazione, non vanno necessariamente suddivise pro quota in ragione della metà per ciascun coniuge. Piuttosto, esse vanno ripartite tenendo conto del criterio:
- delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili
- della capacità di lavoro professionale di ciascun condebitore.
La funzione della contribuzione straordinaria
La quantificazione della contribuzione straordinaria, viene riportato nella sentenza in commento, pur mutuando i parametri dell’assegno di mantenimento, non assolve ad un’esigenza anche direttamente perequativa, come l’assegno di mantenimento.
La contribuzione straordinaria, infatti, ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, ove concordate tra i genitori e da questi ritenute proporzionate all’interesse dei minori.
In buona sostanza, osserva la Corte, alla luce di queste ragioni la ripartizione delle spese straordinarie per i figli va motivata separatamente rispetto all’assegno di mantenimento. Tale contribuzione, infatti, non ha natura perequativa e dunque non può appiattirsi su quanto già statuito sulla base della disparità economica per l’assegno.

