Il trattamento fiscale delle attribuzioni da un trust estero

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Per quanto concerne il trattamento dei redditi corrisposti da trust opachi stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata vige una presunzione relativa che porta all’inclusione delle ”attribuzioni” tra i redditi di capitale

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Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito ”disponente” (o settlor) trasferisce ad un altro soggetto, definito ”trustee”, beni (di qualsiasi natura), affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust

Il reddito di un trust opaco corrisposto ad un soggetto italiano è sempre considerato imponibile in Italia qualora il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal trust sia inferiore al 50 di quello applicabile in Italia

Con la recente risposta a interpello, n. 309, l’Agenzia delle entrate rende chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare alle attribuzioni effettuate da un trust estero, nel caso di specie un trust americano, a favore di un soggetto beneficiario residente in Italia

Regime fiscale applicabile al reddito

Come specificato dall’Agenzia, premesso che il trust ex art. 73 Tuir rientra tra i soggetti passivi Ires, occorre distinguere tra due tipologie di trust:

  • trust trasparente, ovvero trust con beneficiario di reddito ”individuato”, il cui reddito è tassato in capo al beneficiario, mediante ”imputazione” per trasparenza e  applicando le regole proprie di tassazione di tale soggetto beneficiario
  • trust opaco, ovvero trust senza beneficiario di reddito ”individuato”, il  cui reddito è tassato in capo al trust quale soggetto passivo Ires.

Inoltre, ai fini della tassazione dei redditi derivanti dal trust (estero) nei confronti dei beneficiari residenti, l’articolo 44, comma 1, lettera g sexies), del Tuir prevede che sono redditi di capitale i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei  redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73.

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Cosa accade se il trust è opaco?

Se il trust opaco è  stabilito in uno Stato o territorio che, con riferimento ai redditi ivi prodotti, integra un  livello di tassazione inferiore alla metà di quello applicabile in Italia, in coerenza con  l’interpretazione fornita già con la circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E, le ”attribuzioni”  di reddito da parte del trust al beneficiario (anche se non ”individuato”) sono assoggettate ad imposizione in  capo  allo  stesso  beneficiario  come  reddito  di  capitale  e in  base  al  criterio di cassa (”redditi corrisposti”). In  tal  caso,  infatti,  alla  tassazione  ridotta  in  capo  al  trust  estero  corrisponde,  comunque, l’imposizione in capo al beneficiario residente per le attribuzioni da parte del trust.

Ne consegue, continua l’Agenzia, che il reddito di un trust opaco corrisposto ad un soggetto italiano è sempre considerato imponibile in Italia qualora il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal trust  sia inferiore al  50  di  quello applicabile in  Italia.  In tali casi  si  deve tener conto  anche di eventuali regimi speciali applicabili al trust che, pur non incidendo direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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