Senza atto pubblico, la donazione equivale a una liberalità indiretta

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La Cassazione chiarisce che la fattispecie è soggetta a imposta con aliquota dell’8% senza applicazione di franchigia

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Con la recente sentenza 6591 del 3 marzo 2021 la Corte di Cassazione ha stabilito alcuni principi in relazione al trattamento fiscale di una fattispecie assai ricorrente: la donazione di denaro effettuata mediante bonifico bancario in assenza di atto pubblico.
Il caso analizzato dalla Suprema Corte ha ad oggetto una liberalità da parte di un cittadino australiano residente in Svizzera a favore di un cittadino statunitense residente in Italia attuata mediante bonifico di una somma di denaro depositata su un conto corrente svizzero e confluita su un conto corrente italiano. In relazione a tale fattispecie, l’Amministrazione finanziaria aveva qualificato il bonifico bancario come un atto di liberalità assoggettandolo all’imposta di donazione con aliquota dell’8% senza applicazione di franchigia. A seguito del ricorso del donatario, la Corte di Cassazione ha fornito alcuni importanti chiarimenti. Innanzitutto, ha confermato la rilevanza sotto il profilo fiscale delle donazioni effettuate mediante bonifico bancario in assenza di atto pubblico sebbene le stesse siano sotto il profilo civilistico affette da nullità per difetto di forma (come statuito dalle Sezioni Unite della stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017).
La Corte di Cassazione statuisce, infatti, che la donazione mediante bonifico bancario in assenza di atto pubblico è soggetta alla disciplina fiscale prevista per le liberalità indirette. Ha confermato la tesi dell’Agenzia delle Entrate (già avvallata in precedenti sentenze) secondo la quale al di fuori dell’ipotesi della liberalità indiretta sottoposta a registrazione volontaria – per la quale si applicano le diverse aliquote previste in funzione del rapporto intercorrente tra donante e donatario – in caso di accertamento l’aliquota da applicare è in ogni caso quella dell’8% a prescindere dal legame donante/donatario.

Ha fornito importanti chiarimenti in merito ai criteri di territorialità dell’imposta di donazione. Con la sentenza in esame, accogliendo il ricorso del contribuente (e quindi negando l’applicabilità dell’imposta di donazione), è stato affermato che “il denaro oggetto di donazione da parte di un cittadino residente in Svizzera, tramite bonifico bancario, benché destinato ad un beneficiario residente in Italia, non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato, posto che il donante era residente all’estero e, comunque, prima dell’atto di disposizione il denaro si trovava depositato su conto bancario di un istituto svizzero. Di conseguenza, mancando il presupposto della territorialità, il relativo atto di donazione non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia”. Si tratta peraltro di una posizione interpretativa in linea con i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta ad istanza di interpello 310 del 24 luglio 2019.

Benché i chiarimenti della Corte di Cassazione siano utili a risolvere alcune delicate tematiche interpretative, soprattutto in materia di territorialità dell’imposta sulle donazioni, le liberalità indirette restano uno strumento di trasmissione del patrimonio non privo di criticità.

Innanzitutto, sotto il profilo fiscale viene fortemente penalizzata la mancata registrazione volontaria delle liberalità indirette che non consente di beneficiare delle aliquote ridotte e comporta l’applicazione dell’aliquota del 8% (peraltro con possibilità di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria senza limiti di tempo). La registrazione volontaria farebbe tuttavia venire meno uno dei vantaggi principali delle liberalità indirette, ovvero la totale informalità e la garanzia di riservatezza nei confronti di terzi. Sotto il profilo civilistico restano inoltre tutte le incertezze in relazione alla possibilità da parte di terzi di contestare il trasferimento delle somme a favore del beneficiario lamentandone la nullità per difetto della forma dell’atto pubblico e quindi di privare di valore l’atto effettuato da parte del trasmittente.

 

(Articolo scritto con Andrea Gallizioli, junior partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e Paolo Giuriani, associate dello studio. Tratto dal magazine We Wealth di giugno 2021)


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di Paolo Ludovici

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Ha fondato L&P – Ludovici Piccone & Partners nel novembre 2014. È specializzato su tutte le aree del diritto tributario in particolare sui temi di pianificazione dei patrimoni personali e dei trust. È membro della commissione Tax and Legal in AIFI (Associazione Italiana del Private Equity e del Venture Capital), della commissione Normativa in AIPB (Associazione Italiana Private Banking) e di STEP (Society of Trust and Estate Practitioners).

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