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Una di esse è rappresentata dal trasferimento in capo al beneficiario del controllo della società. Tuttavia, se il controllo non viene trasferito contestualmente alla stipula del patto di famiglia che dispone la donazione, il requisito non può dirsi verificato con la conseguenza che l’operazione sarà assoggettata all’imposta.
Neppure la sottoscrizione di un patto parasociale con i beneficiari – immediatamente successiva al trasferimento delle partecipazioni – che imponga meccanismi di governance sostanzialmente equivalenti ad un “controllo congiunto”, è idonea ai fini dell’esenzione.
Questo è il principio chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza 10 marzo 2021, n. 6591.
La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’amministrazione finanziaria in quanto ha ritenuto non integrati i requisiti necessari per usufruire dell’agevolazione.
Ai sensi della normativa per poter usufruire dell’esenzione:
- i beneficiari del trasferimento devono essere i discendenti e/o il coniuge;
- in caso di trasferimento di partecipazioni in società di capitali, detto trasferimento deve consentire al beneficiario di acquisire o integrare il controllo della società ex 2359 comma 1 n. 1 del codice civile;
- il beneficiario deve proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni. Tale condizione deve risultare da dichiarazione, da rendere contestualmente all’atto.
Nella fattispecie analizzata, quindi il presupposto agevolativo non è stato rispettato, in quanto nessuno dei figli ha acquisito il controllo della società. Solamente in caso di trasferimento delle partecipazioni in comproprietà tra i figli e la nomina di un rappresentante comune, il beneficio avrebbe potuto essere riconosciuto.

