Presunzione di residenza e trattamento fiscale: quali risvolti?

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Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in un Paese a fiscalità privilegiata

Indice

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Spetta al contribuente fornire prova contraria per superare la presunzione di residenza

Il conflitto di residenza è risolto attraverso il frazionamento del periodo di imposta secondo quanto previsto dal Modello di Convenzione Ocse contro le doppie imposizioni

La presunzione di residenza

Come noto, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi, si considerano residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.

La presunzione di residenza, infatti, opera per evitare che con il mero trasferimento di residenza in ordinamenti considerati “paradisi fiscali” i soggetti sottraggano a imposizione i redditi prodotti.

Ai sensi dell’art. 2 Tuir, infatti:

  • sono soggetti passivi d’imposta le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato
  • ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.
  • si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con Dm 4.5.1999, pubblicato in G.U. 10.5.1999 n. 107.

Se ne desume, pertanto, che la permanenza fisica di un individuo in un certo territorio influisce sul trattamento fiscale dei redditi da questo percepiti; redditi che, in taluni casi, potranno, continuare ad essere assoggettati a imposizione nel paese di provenienza, nonostante il trasferimento all’estero.

Prova contraria

In questi termini, a partire da questo presupposto normativo, l’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 54 del 2023, ha messo in evidenza che anche nei confronti dei cittadini italiani formalmente iscritti all’Aire e trasferiti in Svizzera continua a sussistere una presunzione (relativa) di residenza fiscale in Italia

La Svizzera, infatti, è inserita nella lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato.

Sarà compito del contribuente dimostrare, fornendo prova contraria, di non essere residente in Italia e che, conseguentemente, i redditi dallo stesso percepiti non possono essere ivi assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 3 del Tuir.

Cosa accade nei casi di “conflitto” di residenza?

Come messo in evidenza dall’Agenzia delle entrate nel summenzionato interpello in caso di conflitto di residenza limitatamente all’anno in cui è avvenuto il trasferimento, per evitare le doppie imposizioni, occorrerà avere riguardo all’art. 4 del Modello Ocse della Convenzione contro le doppie imposizioni, che risolve il problema mediante il frazionamento del periodo d’imposta.

In particolare, in caso di trasferimento da uno Stato all’altro nel corso dell’anno, l’articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione stabilisce che la persona fisica che trasferisce definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all’altro Stato cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L’assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell’altro Stato a decorrere dalla stessa data.

Il caso oggetto di interpello

Nella fattispecie in esame, poiché il trasferimento definitivo del domicilio del contribuente è avvenuto nel corso del 2022, troverà applicazione la disposizione di cui all’art. 4 del Modello Ocse.

Pertanto, i redditi dallo stesso percepiti a fronte dello svolgimento dell’attività di lavoro dipendente in Svizzera, nel periodo 1 gennaio – 31 maggio 2022, dovranno essere assoggettati ad imposizione esclusiva nella Confederazione Elvetica, e non sconteranno alcuna tassazione in Italia né dovranno essere inseriti nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022.

Diversamente, i redditi percepiti dall’Istante nel periodo 1 giugno (giorno successivo a quello del trasferimento del domicilio dalla Svizzera all’Italia) – 31 dicembre 2022, a fronte di un’attività di lavoro dipendente svolta in Italia, dovranno essere assoggettati ad imposizione esclusiva in Italia, con i conseguenti obblighi dichiarativi previsti dalla vigente normativa interna


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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