Ivass: novità sul trasferimento dei portafogli run-off

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Il provvedimento modifica l’articolo 2 del Regolamento Isvap n. 14/2008, sostenendo che: “il portafoglio non può essere costituito da soli sinistri”

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Modifica che si adegua al framework Solvency 2

E segue anche le “esigenze” del mercato che richiede più flessibilità

“Il portafoglio non può essere costituito da soli sinistri”. Questa la modifica principale che l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha fatto sul regolamento Isvap n.14/2008, che anticipa la revisione sistematica della normativa secondaria in materia di autorizzazione di operazioni straordinarie nonché di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa per adeguarla al framework Solvency 2.
La modifica ha l’obiettivo di rimuovere lo specifico divieto di trasferire portafogli costituiti da soli sinistri. A seguito di tale modifica, è quindi consentito il trasferimento, tra imprese di assicurazione, anche di portafogli costituiti da sole obbligazioni derivanti da contratti di assicurazione o di riassicurazione.

L’interno fatto, specifica l’Ivass, consente di aggiornare gli orientamenti dell’Istituto in linea con l’approccio di altri paesi europei e viene incontro all’esigenza, rappresentata dal mercato, di una maggiore flessibilità nell’organizzazione dell’attività assicurativa, ferma restando la salvaguardia degli interessi degli assicurati.

Le regole prudenziali introdotte da Solvency II, richiedendo la determinazione dei requisiti patrimoniali sulla base dei rischi assunti, consentono alle imprese di perseguire soluzioni organizzative più efficienti.

Ma non solo, perché questa modifica si inquadra anche nell’ambito della nuova normativa prudenziale, tenuto conto che la gestione di un portafoglio in run-off implica:

  • l’amministrazione di una massa di rapporti assicurativi che devono essere gestiti ed eseguiti nel rispetto delle clausole contrattuali e delle prescrizioni legali che li disciplinano
  • l’assunzione del rischio tipicamente legato alla fase di operatività delle coperture, riconducibile alla previsione e corretta quantificazione degli impegni assunti. Infine, le metodologie di calcolo del requisito di capitale introdotte dal regime Solvency 2 seguono un approccio risk based che, comprendendo anche i rischi di riservazione e di mercato, consentono di cogliere in modo più adeguato i rischi relativi all’attività di gestione dei soli portafogli in run-off.

Il cambio operato a livello di normativa segue anche il mutamento, rispetto al passato, delle condizioni economico-finanziarie che caratterizzano il mercato di riferimento. Questo ha fatto sorgere esigenze che richiedono una maggiore flessibilità gestionale. Tali circostanze influenzano l’intero ciclo dell’attività assicurativa: l’assunzione del rischio e la gestione degli investimenti e degli impegni assunti, in particolare, con riferimento ai portafogli costituiti da sole obbligazioni.

“D’altro canto, si legge nella nota, la permanenza dell’esclusione all’interno del sistema normativo italiano, potrebbe risultare svantaggiosa per le imprese operanti nel territorio della Repubblica, in termini di competitività, in quanto tale tipologia di trasferimento di portafoglio e di gestione in run-off sono consentiti in altri paesi europei”. L’impianto normativo del regime Solvency 2 ha introdotto metodologie di calcolo del requisito di capitale risk based (comprendente anche i rischi di riservazione e di mercato) che consentono di cogliere in modo più adeguato i rischi relativi all’attività di gestione delle sole obbligazioni.

L’intervento normativo si pone il duplice obiettivo. Da una parte tutelare gli aventi diritto alle prestazioni assicurative a seguito del trasferimento del portafoglio in run-off, e dall’altra di garantire il buon fine dell’operazione di trasferimento di portafoglio, nel rispetto del principio di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione coinvolte nell’operazione.

 


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di Giorgia Pacione Di Bello

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