IDD: al via le novità per la consulenza assicurativa

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L’Ivass con il provvedimento n. 97/2020 ha dato applicazione alla direttiva IDD. Tra le “novità” troviamo la cancellazione del termine “assistenza” all’interno della definizione di distribuzione assicurativa

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Gli intermediari e le imprese che distribuiscono i Pip (piani individuali pensionistici) e i fondi pensione aperti non sono obbligati a fornire una consulenza

Le conversazioni telefoniche fatte dai distributori che promuovono la conclusione dei contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza devono essere registrate integralmente

Non sarà più presente il termine “assistenza” all’interno della definizione di distribuzione assicurativa, il distributore dovrà astenersi dalla vendita del prodotto assicurativo che non corrisponde alle richieste ed esigenze del contraente e le chiamate per proporre o chiudere contratti devono essere registrate. Queste alcune delle novità riassunte nel provvedimento n. 97/2020 dell’Ivass che ha dato applicazione alla direttiva IDD. E dunque, si concretizza una differenza tra l’attività di consulenza del distributore assicurativo e quella di assistenza, che si accompagna alla conclusione o all’esecuzione di un contratto di assicurazione o riassicurazione e non prevede il rilascio di una raccomandazione personale al cliente.
Ma cosa rientra dunque nell’intermediazione? Fanno parte tutte quelle attività che hanno l’obiettivo di proporre “contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione..”. L’attività di consulenza può avvenire “su richiesta del cliente o su iniziativa del distributore” e consiste “nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, ….., in relazione ad uno o più contratti di assicurazione”.

Gli elementi chiavi dell’attività di consulenza

Il distributore si deve astiene dalla vendita del prodotto assicurativo che non corrisponde alle richieste ed esigenze del contraente o nell’ipotesi in cui non sia in grado di accertare la corrispondenza del prodotto alle sue esigenze e richieste, a causa del rifiuto del contraente stesso di fornire le informazioni richieste. “La fase consulenziale è eventuale ed è connotata da una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui il distributore ritiene che lo specifico contratto raccomandato sia più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente”, specifica la nota Ivass.

Da sottolineare come gli intermediari e le imprese che distribuiscono i Pip (piani individuali pensionistici) e i fondi pensione aperti non sono obbligati a fornire una consulenza, perché questi prodotti non rientrano nella categoria dei prodotti di investimento assicurativi.

Recentemente è stata inoltre introdotta la chiamata registrata. Le conversazioni telefoniche o comunicazioni elettroniche effettuate dai distributori che promuovono la conclusione dei contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza devono essere registrate integralmente. Questo obbligo spiega l’Ivass ha l’obiettivo di rafforzare la tutela dei contraenti quando il contratto è promosso e collocato interamente tramite tecniche di comunicazione a distanza, ossia quando tutte le fasi del processo di promozione e collocamento dei contratti sono svolte a distanza. In tali casi, le registrazioni dovrebbero consentire di individuare qualsiasi comportamento potenzialmente rilevante e agevolare anche un più efficace esercizio dell’azione di vigilanza. Quindi, “l’obbligo di registrazione deve essere adempiuto con riguardo alla conversazione telefonica nella sua integralità e non solo con riguardo a una parte della stessa, anche se conclusiva. In fase di prima applicazione l’Istituto terrà conto delle criticità connesse al presente contesto emergenziale sanitario in cui gli intermediati sono chiamati ad operare e dell’impatto che esso può avere sulle modalità operative concretamente poste in essere nella promozione e collocamento dei prodotti a distanza con particolare riguardo agli oneri in materia di registrazioni telefoniche”, conclude l’Ivass.

 


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di Giorgia Pacione Di Bello

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