Family firm: il patto di famiglia e il beneficiario imprenditore

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Se alcun dubbio si pone per il trasferimento d’azienda al beneficiario erede, che risponde al principio di neutralità fiscale, controversa è la posizione del beneficiario imprenditore

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L’evento della successione è determinante per la sopravvivenza e continuità dell’impresa familiare

Le imprese familiari ricoprono un ruolo centrale nell’economia italiana

L’impresa familiare, nel contesto nazionale, è sicuramente una delle forme societarie preponderanti.
Il tessuto imprenditoriale italiano, infatti, si caratterizza per essere composto da un grande numero di medie e piccole imprese possedute dal fondatore o dalla famiglia discendente, e guidate dai membri della famiglia stessa.
La caratteristica principale di questa tipologia di impresa è il fatto che, seppur con diversi livelli di concentrazione, tanto la proprietà, quanto il controllo e, spesso, il management, si trova circoscritto nelle mani dei membri della famiglia.

Nell’impresa familiare vi è, dunque, una sovrapposizione tra nucleo familiare e realtà imprenditoriale.

E invero, un momento di cruciale importanza per la vita dell’impresa familiare è quello che concerne la fase della passaggio generazionale: tratto distintivo di questa fattispecie imprenditoriale è la trasmissione della proprietà, del controllo e della gestione, alle generazioni successive; dunque, agli eredi che, a loro volta, assumeranno ruoli di gestione e amministrazione aziendale

Tra i vari strumenti che possono essere impiegati per facilitare il trasferimento alle generazioni successive dell’impresa familiare vi è il patto di famiglia.

Detto istituto, ai sensi dell’art. 768 bis, permette all’imprenditore di trasferire, in vita, in tutto o in parte, l’azienda o le proprie quote ai discendenti. Meglio ancora, si tratta di un contratto con il quale l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda ad uno o più discendenti e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

In questo modo, il patto di famiglia assicura sia la continuità di impresa prima che intervengano vicende successorie che fuoriescono dal controllo dell’imprenditore/fondatore, in quanto defunto, e consente, inoltre, di non ledere i diritti dei legittimari che rinunciano alla successione per le quote sociali e i beni oggetto dell’azienda: per espressa previsione dell’art. 768 quater, infatti, il patto di famiglia non è soggetto ad azione di riduzione o collazione.

Ebbene, sotto il profilo fiscale, il passaggio dell’azienda, ovvero la cessione delle quote, è fiscalmente neutrale. Per favorire la continuità d’azienda, infatti, il legislatore ha previsto che siano esenti da imposta i trasferimenti della stessa, la cessione di quote sociali, a favore del coniuge o dei discendenti, tanto che ciò avvenga a titolo di successione che a titolo di donazione.

Il patto di famiglia, inoltre, prevede – nota favorevole per il consolidamento dei rapporti e dei ruoli nella gestione d’impresa – un termine ristretto di impugnazione: passato un anno non potrà più essere fatta valere, dai soggetti interessati, l’azione di annullamento.

E invero, un aspetto controverso è quello che concerne la posizione del beneficiario imprenditore.

Sul punto, è bene specificare che, se ai sensi dell’art. 88 del Tuir si considerano sopravvenienze attive i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, ciò comporta che anche l’assegnazione (anche a titolo gratuito) al discendente imprenditore può configurare una sopravvenienza tassabile.

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate devono essere assoggettati a imposizione, alla stregua di una sopravvenienza attiva, i proventi ricevuti per un ammontare pari al medesimo valore fiscalmente riconosciuto (all’azienda) nei confronti del donante.

Di senso opposto parte della giurisprudenza di merito che ha statuito come il soggetto beneficiario della cessione, anche quando imprenditore, dovrebbe esentato dal pagamento dell’imposta. Secondo questo orientamento, infatti, l’attività ceduta, lo è, dapprima nella sfera personale dell’erede beneficiario e solo dopo, eventualmente, è incamerata nel suo patrimonio di imprenditore.

Se ne desume che è sempre opportuno farsi guidare da un consulente esperto al fine di inquadrare la propria posizione personale nei confronti del fisco, nell’ottica di ottenere il massimo beneficio dai trasferimenti d’azienda rivolti in proprio favore anche quando si riveste, oltreché la qualifica di erede, il ruolo di imprenditore.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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