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Per essere legittima, una fondazione, deve perseguire anche uno scopo di utilità sociale
Se i beneficiari risultano esercitare un’ingerenza nella gestione della fondazione, questa deve essere considerata una struttura interposta
Questo caso si configura quando, ad esempio, all’interno di una fondazione di famiglia i beneficiari del patrimonio in essa segregato esercitano un’ingerenza nell’attività di gestione.
In questa ipotesi, la fondazione agli occhi del fisco risulta un mero schermo. Vale a dire, una struttura interposta idonea a solo a mascherare gli effettivi beneficiari dei redditi prodotti tramite la fondazione.
Sul punto, ha reso chiarimenti l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 9/2022, la quale ha ritenuto integrata la fattispecie di interposizione di persona nel caso di una fondazione di famiglia del Liechtenstein (nella lingua locale, denominata Stiftung) nella quale, i beneficiari italiani esercitavano una rilevante ingerenza.
Più nel dettaglio, dal punto di vista delle imposte dirette, l’Agenzia ha chiarito che il reddito prodotto dalla fondazione (nel caso di specie, attraverso la vendita di un bosco sito in Austria) avrebbe dovuto considerarsi come reddito dei beneficiari.
In buona sostanza, se viene riscontrata un’influenza dei beneficiari nella gestione del patrimonio, i redditi prodotti dalla fondazione verranno tassati in capo a questi ultimi.

