WW Snippets test
L’imprenditore fallito risponde comunque dell’obbligazione pecuniaria derivante dall’irrogazione di sanzioni tributarie precedenti al fallimento
Il fallimento non solleva l’imprenditore dal tenere fede ai debiti che ha maturato nei confronti dell’Erario
Il fallimento, pertanto, non altera le pretese dell’Amministrazione finanziaria la quale avrà diritto di soddisfare per conto dell’Erario il credito, pur seguendo le regole del concorso. Più nel dettaglio, la Cassazione, rigettando il ricorso presentato dal curatore del fallimento, ha statuito che le sanzioni pecuniarie irrogate a seguito della violazioni di leggi tributarie risalenti a data antecedente al fallimento del contribuente/imprenditore, costituiscono un credito che soggiace all’applicazione di tutte le regole civilistiche, sia che si verta in una fase fisiologica del rapporto obbligatorio, sia che si verta nell’ambito di una procedura concorsuale; dovendo, come si legge nella parte motiva della citata sentenza, in questa seconda ipotesi, l’Amministrazione finanziaria dello Stato soddisfarsi secondo le regole del concorso.
In conclusione, secondo la recente pronuncia, sotto il profilo tributario, la sanzione irrogata all’imprenditore, il cui carattere afflittivo è conseguenza di un comportamento illecito, rileva anche nel caso di fallimento. L’imprenditore, una volta fallito, se creditore dell’Amministrazione finanziaria dello Stato, risponde con l’intero suo patrimonio, secondo la disciplina propria della legge fallimentare, in favore di quei creditori ammessi al passivo della procedura.

