Quando si tratta di rispondere delle sanzioni i soci sono come gli eredi

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I soci di società di capitali, a seguito della cancellazione della società, non rispondono delle sanzioni

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In caso di estinzione della società di capitali, i soci risponderanno delle sanzioni solo a condizione che abbiano riscosso somme dal bilancio finale di liquidazione

Quando si tratta di sanzioni tributarie i soci delle società di capitali, in linea di principio, sono equiparati agli eredi

Soci, amministratori e liquidatori delle società di capitali non rispondono per le sanzioni tributarie riferibili alla società.

Una volta che la società di capitali si estingue, infatti, le sanzioni che fanno riferimento alla persona giuridica non si trasmettono.
È questo l’insegnamento ricavabile dalla sentenza della Corte di Cassazione, n. 29112 del 2021.

Ad avviso dei giudici di legittimità, così come agli eredi del de cuius contribuente non si trasmettono le sanzioni riconducibili a quest’ultimo in vita, così, ai soci delle società di capitali estinta, non si trasmettono le sanzioni tributarie a questa riferibili.

A fare da argine e ad impedire alle sanzioni societarie di trasmettersi ai soci vi è il principio di responsabilità personale della sanzione.

Più nel dettaglio, come sottolineano i giudici della Suprema Corte, le sanzioni amministrative a carico della società, nel caso oggetto di giudizio per la violazione di norme tributarie, non si trasmettono ai soci ed al liquidatore.

Sul punto, infatti trova applicazione l’art. 8, DLgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che sancisce l’intrasmissibilità delle stesse agli eredi, in armonia con il principio della responsabilità personale; nonché, in materia societaria, trova applicazione l’art. 7, primo comma, DL n. 269 del 2003, conv., con modif., in L. n. 326 del 2003, che ha introdotto la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie.

In caso di sopravvenuta estinzione della società di capitali, i debiti della stessa possono ricondursi agli ex soci solo in caso di riscossione, da parte di questi, di somme all’esito della liquidazione e sino alla concorrenza del loro ammontare.

In questi termini, così come, tra l’altro, è normativamente previsto a fronte dell’art. 2495 cc., in caso di estinzione della società di capitali, i soci risponderanno solo a condizione che abbiano riscosso somme dal bilancio finale di liquidazione. La norma, infatti, recita che dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

In altre parole, l’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, che come quanto previsto per gli eredi, fà sì che le obbligazioni passive dell’ente si trasferiscono ai soci solo se questi hanno riscosso dal bilancio di liquidazione e, solo, nei limiti di quanto riscosso.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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