Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

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La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento

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Ciascuna delle parti può depositare non oltre l’ultima udienza di trattazione, una proposta di conciliazione al fine di ottenere la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere

L’intervenuto accordo conciliativo ha efficacia novativa del precedente rapporto, con la conseguenza che il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente conduce alla iscrizione a ruolo del nuovo credito derivante dall’accordo

Con la circolare n. 9 del 19 aprile 2023, l’Agenzia delle entrate ha reso chiarimenti in materia di conciliazione agevolata delle controversie tributarie.

Il documento fa quindi riferimento alla possibilità di definire le controversie tributarie mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo fuori udienza con il beneficio di una riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge e unitamente al vantaggio di ottenere una rateazione degli importi dovuti.

La definizione agevolata in questione, attiene alle controversie pendenti al 1 gennaio 2023, innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, per le quali le parti provvedono alla sottoscrizione dell’accordo conciliativo.

Ambito di applicazione

Come noto, alle parti è data la possibilità di definire la controversia tributaria sottoscrivendo un accordo conciliativo.

Detta facoltà è data se, in pendenza del giudizio, le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentando istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.

In assenza di un termine specifico entro cui depositare la proposta conciliativa, come chiarito dall’Agenzia, si ritiene che un limite temporale sia comunque rappresentato dal momento in cui la causa è trattenuta in decisione. 

Superato detto limite apparirebbe vanificato lo scopo deflattivo del contenzioso a cui è preordinata la conciliazione: pertanto, il deposito della proposta deve avvenire non oltre l’ultima udienza di trattazione, in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado.

Se sussistono le condizioni di ammissibilità della conciliazione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, che può essere anche parziale ove l’accordo riguardi solo una parte della pretesa erariale e, in tal caso, si procederà alla trattazione della causa in ordine alle questioni ancora in contestazione.

In questo senso, la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

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Cosa prevede la conciliazione fuori udienza?

Come su esposto, ciascuna delle parti può depositare innanzi alle corti di giustizia tributaria, non oltre l’ultima udienza di trattazione, una proposta di conciliazione alla quale l’altra parte abbia previamente aderito al fine di ottenere la declaratoria di estinzione del giudizio, totale o parziale, per cessazione della materia del contendere.

La conciliazione comporta la riduzione delle sanzioni amministrative applicabili al quaranta, oppure al cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, a seconda che l’accordo si perfezioni nel corso del primo o del secondo grado di giudizio. 

L’accordo raggiunto, avente efficacia novativa del precedente rapporto, può essere eseguito anche mediante versamenti in forma rateale.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio della riduzione delle sanzioni e l’ufficio competente provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Infatti, l’intervenuto accordo conciliativo ha efficacia novativa del precedente rapporto, con la conseguenza che il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente conduce alla iscrizione a ruolo del nuovo credito derivante dall’accordo stesso e all’applicazione del conseguente regime sanzionatorio per l’omesso versamento.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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