Crypto-attività: regolamento Mica in arrivo. Cosa cambia?

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Sta per essere varato il regolamento Mica. La prima regolamentazione comunitaria in materia di crypto-attività va salutata con grande favore, anche se l’opera non è ancora completa. Di cosa si tratta?

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Liberismo o dirigismo? In medio stat virtus (ossia, la virtù sta nel mezzo) e questo può spiegare la scelta comunitaria di adottare un regolamento denominato Mica (Markets in crypto assets regulation), in dirittura d’arrivo in questo mese di aprile.

Innanzitutto, trattandosi di un regolamento e non di una direttiva, ha valore immediatamente vincolante per tutti gli Stati membri (non occorre un recepimento da parte dei singoli Stati), a riprova dell’urgenza e della volontà di raggiungere una normativa perfettamente omogenea (anziché un insieme, pur armonizzato, di normative nazionali specifiche – in tal senso si esprime la stessa bozza di regolamento).

Sono quindi passati più di due anni dalla prima proposta di normazione comunitaria sui crypto-asset, e il risultato, a prescindere dallo strumento giuridico prescelto, appare senza dubbio apprezzabile.

Le principali caratteristiche del Mica

Vediamo di seguito le principali caratteristiche.

Innanzitutto, il mondo crypto viene suddiviso in tre macroaree: gli “asset-referenced tokens” (stablecoins), gli “e-money tokens” (stablecoins dotati di un concambio con una moneta fiat) e gli altri crypto assets privi di meccanismi di stabilizzazione, nei quali ricadono anche gli utility tokens.

Sussistono invece dubbi, già sottolineati da vari commentatori, circa l’inclusione o meno nell’ambito oggettivo di applicazione del regolamento dei cosiddetti Nft, ovvero non-fungible token; toccherà all’Esma (l’autorità europea di vigilanza dei mercati) determinare quali caratteristiche debbono assumere gli Nft per rientrare in tale ambito.

A livello soggettivo, i prestatori di servizi dovranno, per così dire, avere un “volto”: dovranno cioè essere identificabili, escludendo quindi quei protocolli che risultano totalmente decentralizzati; inoltre, dovranno necessariamente assumere una forma societaria avente sede in uno Stato membro – con facoltà, analoga, ad esempio, al settore assicurativo – di prestare servizi negli altri Stati in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, con determinati requisiti di capitale minimo (in funzione del tipo di servizio prestato) e rispettando requisiti di onorabilità e professionalità.

Cosa prevede il Mica in ottica di servizi di custodia

Vista la delicatezza delle chiavi private (perse queste, perso tutto) e i recenti fallimenti (crollo di Ftx), il regolamento fissa dei paletti per i servizi di custodia, stabilendo un sistema di segregazione totale degli asset dei fornitori di tali servizi da quelli dei clienti, che debbono peraltro essere attribuiti a un indirizzo sulla blockchain (in altre parole, non sarà possibile una gestione non registrata su una Dlt – distributed ledger techonology); in ogni caso, detti fornitori dovranno essere provvisti di apposita copertura assicurativa.

Termine di adeguamento

Si tratta di un regolamento che verosimilmente innescherà processi riorganizzativi profondi ed estesi nel tempo: proprio per questo è previsto un ampio termine di adeguamento in capo agli operatori interessati, pari a 18 mesi.

Comunque, per i sostenitori dell’“anarchia da Bitcoin”, non tutto è perduto: secondo le prime analisi la criptovaluta per antonomasia non rientra nel regolamento in questione, posto che non è identificabile il relativo emittente.

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di Aldo Bisioli

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Laureato in Economia aziendale con il massimo dei voti presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dal 1997 svolge l’attività presso lo studio Biscozzi Nobili, in qualità di socio dal 2003. È iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano dal 1992. Revisore contabile dal 1999, ora Revisore Legale. Specializzato in fiscalità d’impresa.

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