Come gestire le minusvalenze e cosa cambierà con la legge delega

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Un dilemma che spesso attanaglia l’investitore è la gestione delle minusvalenze finanziarie. Poiché è vero che la legge consente di portare in deduzione dai redditi futuri l’importo della minusvalenza entro i 4 anni dal suo manifestarsi, ma è altresì vero che questa può avvenire solo a determinate condizioni, che rendono la gestione più difficoltosa.

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Con la recente legge di delega per la riforma fiscale, però, si potrebbe aprire un’opportunità epocale per gli investitori che hanno minusvalenze… e per i loro consulenti finanziari. 

Ma andiamo per gradi, prima di vedere cosa prevede il testo della riforma, vediamo come funziona oggi il sistema della compensazione delle minusvalenze e quali sono gli stratagemmi per ottimizzare dal punto di vista fiscale.

Come funziona oggi: Redditi di capitale vs redditi diversi 

Un primo step è identificare i regimi di tassazione oggi vigenti: il regime del risparmio amministrato (il più diffuso), quello dichiarativo e il regime di risparmio gestito. 

Nel primo regime l’intermediario finanziario funge da sostituto di imposta e regola la tassazione verso lo Stato, senza l’intervento necessario dell’investitore. Occorre a questo punto introdurre la distinzione tra redditi diversi (art 67 TUIR) e redditi di capitale (art 44 TUIR). I primi sono redditi che derivano dall’investimento in capitali, come dividendi o interessi, mentre i secondi sono rappresentativi di plus(/minus)valenze derivanti da transazioni su azioni, titoli che rappresentano capitali di impresa ecc. E’ ammessa la compensazione, allo stato attuale, solamente tra i redditi di natura diversa, mentre i redditi di natura capitale vengono tassati esclusivamente al lordo.
Come funziona oggi: Redditi di capitale vs redditi diversi
Un primo step è identificare i regimi di tassazione oggi vigenti: il regime del risparmio amministrato (il più diffuso), quello dichiarativo e il regime di risparmio gestito.
Nel primo regime l’intermediario finanziario funge da sostituto di imposta e regola la tassazione verso lo Stato, senza l’intervento necessario dell’investitore. Occorre a questo punto introdurre la distinzione tra redditi diversi (art 67 TUIR) e redditi di capitale (art 44 TUIR). I primi sono redditi che derivano dall’investimento in capitali, come dividendi o interessi, mentre i secondi sono rappresentativi di plus(/minus)valenze derivanti da transazioni su azioni, titoli che rappresentano capitali di impresa ecc. E’ ammessa la compensazione, allo stato attuale, solamente tra i redditi di natura diversa, mentre i redditi di natura capitale vengono tassati esclusivamente al lordo.

La compensazione oggi 

Il problema è tanto più evidente se pensiamo che i principali strumenti dell’industria del risparmio quali fondi, sicav ed ETF hanno una natura reddituale particolare che rendono impossibile tra loro la compensazione delle minusvalenze. Se in linea generale una minusvalenza è un reddito diverso, così non è scontato per le plusvalenze, che spesso vengono identificate come reddito di capitale. Questo vale per i fondi e le sicav, gli ETF, i loro dividendi e quelli delle azioni. Non è possibile utilizzare quindi questi strumenti per compensare minusvalenze pregresse, così come non è ammessa a con le cedole delle obbligazioni. Discorso a parte meriterebbero i titoli Zero Coupon, ma in questo momento ci si limiterà a dire che la compensazione è possibile solo in parte.

Scendendo nel dettaglio e includendo ulteriori strumenti finanziario, la situazione attuale è la seguente:

Pertanto risulta evidente che ad oggi la compensazione risulta per lo meno ostica.

Un investitore che avesse riportato minusvalenze da una sicav, si troverebbe oggi nella situazione di dover acquistare, ad esempio, azioni sul mercato o obbligazioni, per ottenere una plusvalenza compensabile. Facendo però attenzione di non acquistare un titolo Zero Coupon come il BOT, preferendo piuttosto un titolo a tasso zero. 

Altro caso particolare è la compensazione possibile tra una minusvalenza ottenuta in un ETF e la plus in un ETC, i cui motivi sfuggono. 

Per quanto riguarda i certificates, c’è da dire che la loro natura li rende strumenti utili alla compensazione. Esistono di conseguenza alcuni prodotti maxi cedola che offrono un coupon importante, spesso poco dopo l’emissione del certificato stesso, proprio per poter permettere all’investitore di ottenere un reddito che sia compensabile. Il rischio dell’utilizzo di detti strumenti è dato dalla complessità degli stessi per cui è consigliabile affidarsi per la gestione ad un professionista esperto.

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Il regime dichiarativo e il risparmio gestito

Quanto detto finora vale per il regime del risparmio amministrato. L’investitore che volesse compensare minusvalenze, può optare per adottare uno degli altri due regimi visti all’inizio.

Nel regime dichiarativo, la tassazione è effettuata annualmente sul risultato lordo del portafoglio e viene versata allo stato l’anno successivo. L’imponibile è quindi calcolato a prescindere dalla natura dei redditi generati, permettendo la compensazione, un esempio su tutti, tra minusvalenze in sicav e cedole obbligazionarie.

Naturalmente si tratta di un regime più complesso da utilizzare poiché non esiste la figura del sostituto di imposta dell’intermediario finanziario e l’imposizione avviene tramite la presentazione in dichiarazione dei redditi. E’ pertanto consigliabile anche in questo caso avere l’assistenza di un professionista fiscale.

Più semplice nella gestione è il regime del risparmio gestito. Questo è tipicamente quello offerto dagli strumenti di gestione patrimoniale. Anche in questo caso l’imposizione è sul risultato lordo annuale. Nel caso delle gestioni patrimoniali, di contro, generalmente si delega totalmente la gestione del patrimonio ad un terzo soggetto.

La legge delega 

Con la legge delega per la riforma fiscale viene proposta, tra le altre misure, un’importante semplificazione per i redditi di natura finanziaria, comportando un’opportunità e un vantaggio epocale per il risparmiatore con minusvalenze.

All’art 5,comma D del testo si legge, infatti:

[Il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche: ] 

“L’armonizzazione della relativa disciplina, prevedendo un’unica categoria reddituale mediante l’elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria, con riferimento alle ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria”.

Viene quindi a cadere la separazione della natura dei redditi, aprendo la strada ad una possibilità più ampia di compensazione di minusvalenze, equiparando di fatto a quanto previsto per il regime dichiarativo. A tal proposito, rimane “la possibilità di optare per l’applicazione di modalità semplificate di riscossione dell’imposta attraverso intermediari autorizzati, con i quali sussistano stabili rapporti, senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi”.

La determinazione dei redditi avverrà sul principio di cassa. 

Quando entrerà in vigore la legge delega? 

Dall’entrata in vigore della legge, il 29/08/2023, il Governo avrà un massimo di 24 mesi di tempo per emanare i relativi decreti legislativi e altri 24 per emanare ulteriori decreti legislativi correttivi e integrativi.

Pertanto, per il momento, non rimane che armarsi di pazienza e molta strategia per ottimizzare dal punto di vista fiscale la gestione dei redditi finanziari.


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di Andrea Marzoli

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