Tassazione NFT, le ultime istruzioni del Fisco

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L’Agenzia delle Entrate pubblica la circolare ministeriale sulla tassazione delle criptoattività e conferma la rilevanza fiscale delle plusvalenze realizzate dai collezionisti a seguito della vendita di non fungible token (NFT) di arte e altri beni collezionabili. Per l’assoggettamento a IVA bisogna vedere il sottostante

Indice

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Le plusvalenze realizzate dai collezionisti privati sulle vendite di NFT, se di importo non inferiore a due mila euro, sono tassabili come redditi diversi e la tassazione avviene in ogni caso anche se il collezionista non ha un intento speculativo. Si applica sulla plusvalenza un’imposta sostitutiva del 26%, analogamente ai redditi di natura finanziaria tenendo conto che non costituisce fattispecie realizzativa lo scambio di un NFT con un altro NFT (permuta). L’Agenzia delle Entrate pubblica la circolare n. 30/E del 27 ottobre scorso e fornisce le istruzioni dell’Erario per la tassazione delle criptovalute. Tra queste sono inclusi gli NFT definiti come “token che rappresentano l’atto di proprietà e il certificato di autenticità scritto su catena di blocchi di un bene unico digitale o fisico”. Tali “attività” hanno natura esclusivamente “digitale” essendo create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici e sono conservate, generalmente, in “portafogli elettronici” (cosiddetti “wallet”).

Beni fisici vs NFT, le differenze nella tassazione delle plusvalenze

Il trattamento fiscale illustrato nella circolare e elaborato sulla base della normativa vigente introdotta con la legge di bilancio 2023 non tiene conto dei principi contenuti nella legge delega per la riforma fiscale approvata lo scorso agosto e che potrebbero portare, una volta recepiti nei decreti attuativi, a una discordanza tra la tassazione delle plusvalenze su beni fisici da quelle sugli NFT almeno in tre casi

Sotto un primo profilo, in base ai principi della legge delega, infatti, la tassazione delle plusvalenze su opere d’arte e beni da collezione avverrà solo quando ricorre un intento speculativo riscontrabile oggettivamente in base a parametri che saranno individuati dal legislatore. Negli altri casi la plusvalenza non sarà tassata. Nel caso degli NFT, invece, l’intento speculativo viene considerato sempre ricorrente in base alle norme vigenti con la conseguenza che la plusvalenza viene sempre tassata

Sotto un secondo profilo, nella legge delega si presume che l’intento speculativo non ricorra se le opere d’arte e i beni da collezione pervengono per successione o donazione. Per gli NFT, invece, tale previsione non opera. Anzi, la norma sulla modalità di calcolo della plusvalenza delle criptoattività indica che per determinare il costo di acquisto nei casi di successione e donazione occorre fare riferimento rispettivamente al costo dichiarato ai fini della successione o al costo del donante

Sotto un terzo profilo, la legge delega prevede che non ricorra l’intento speculativo quando i proventi derivanti dalle vendite delle opere d’arte e dei beni da collezione sono reinvestiti per acquistare altre opere o beni da collezione. Cosa che invece, al momento, per gli NFT di arte e collezionabili non è prevista con la conseguenza che attualmente tali proventi sono tassati anche in caso di reimpiego

E per l’Iva? Bisogna guardare alla natura del sottostante

Infine, ai fini Iva la circolare richiama la migliore prassi internazionale in assenza di una normativa specifica e indica che bisogna vedere il tipo di asset incorporato negli NFT. Pertanto, se il sottostante è anch’esso un asset digitale (c.d. asset on-chain perché nativo digitale), il trasferimento dell’NFT è regolato dalla disciplina Iva propria dei servizi elettronici (art. 7, paragrafo 1, del regolamento n. 282/2011/UE) mentre se è un asset materiale (c.d. “asset off-chain”), il trasferimento dell’NFT è regolato dalla disciplina Iva di detto asset. Nei casi in cui tale asset sia un’opera d’arte digitale (c.d. “digital art”) e la cessione dell’NFT con tutti i diritti a essa relativi è effettuata dallo stesso autore sul mercato primario la relativa cessione non è rilevante ai fini Iva per carenza del presupposto oggettivo (articolo 3, quarto comma, lettera a), del decreto Iva. Quando invece l’opera d’arte digitale è ceduta sul mercato secondario da un soggetto diverso dall’autore, se territorialmente rilevante in Italia, questa prestazione di servizi elettronica è soggetta all’aliquota ordinaria Iva. 

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In copertina: Iskra Velitchkova, Postmachine: A Study of Ethos and Patterns (2023). Courtesy: Christie’s NFT. 


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di Alessandro Montinari

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Specializzato in diritto tributario presso la Business School de Il Sole 24 ore e poi in diritto e fiscalità dell’arte, dal 2004 è iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano ed è abilitato alla difesa in Corte di Cassazione. La sua attività si incentra prevalentemente sulla consulenza giuridica e fiscale applicata all’impiego del capitale, agli investimenti e al business. E’ partner di Cavalluzzo Rizzi Caldart, studio boutique del centro di Milano. Dal 2019 collabora con We Wealth su temi legati ai beni da collezione e investimento.

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