Il fallimento non congela l’esigibilità delle sanzioni tributarie

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Il fallimento non congela l’esigibilità delle sanzioni tributarie. Piuttosto comporta che l’esistenza, la consistenza e la graduazione del credito dovuto all’erario venga accertata secondo le regole del concorso

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L’imprenditore fallito risponde comunque dell’obbligazione pecuniaria derivante dall’irrogazione di sanzioni tributarie precedenti al fallimento

Il fallimento non solleva l’imprenditore dal tenere fede ai debiti che ha maturato nei confronti dell’Erario

Le sanzioni tributarie dell’imprenditore fallito, irrogate prima del fallimento per mancato pagamento del debito d’imposta, non sono congelate per il solo fatto dell’attivazione della procedura fallimentare.
Tuttalpiù, la pendenza della procedura fallimentare comporterà solo che l’esistenza, la consistenza e la graduazione del credito, dovrà essere accertata secondo le regole del concorso.
È questo il principio ricavabile dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 41964 del 2021, con la quale i giudici di legittimità hanno affermato che l’intervenuto fallimento dell’imprenditore, rispetto all’esigibilità della sanzione tributaria, è irrilevante; soprattutto quando la sanzione trova il suo presupposto in una violazione antecedente al fallimento. Quindi, commessa quando l’imprenditore era ancora “in bonis“.

Il fallimento, pertanto, non altera le pretese dell’Amministrazione finanziaria la quale avrà diritto di soddisfare per conto dell’Erario il credito, pur seguendo le regole del concorso. Più nel dettaglio, la Cassazione, rigettando il ricorso presentato dal curatore del fallimento, ha statuito che le sanzioni pecuniarie irrogate a seguito della violazioni di leggi tributarie risalenti a data antecedente al fallimento del contribuente/imprenditore, costituiscono un credito che soggiace all’applicazione di tutte le regole civilistiche, sia che si verta in una fase fisiologica del rapporto obbligatorio, sia che si verta nell’ambito di una procedura concorsuale; dovendo, come si legge nella parte motiva della citata sentenza, in questa seconda ipotesi, l’Amministrazione finanziaria dello Stato soddisfarsi secondo le regole del concorso.

In buona sostanza, il fallimento non solleva l’imprenditore dal tenere fede ai debiti che ha maturato nei confronti dello Stato, stante il fatto che, ad avviso dei giudici, non si può sostenere che l’esigibilità delle sanzioni tributarie possa essere congelata perché, tra le altre cose, il fallimento non equivale alla morte dell’imprenditore, e con esso il contribuente non viene privato della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario. Inoltre, non si può pensare ad una sorta di congelamento in quanto la postergazione del pagamento dei crediti derivanti dalle sanzioni pecuniarie diverrebbe un modo per sfuggire al pagamento delle sanzioni amministrative in danno dell’erario.

In conclusione, secondo la recente pronuncia, sotto il profilo tributario, la sanzione irrogata all’imprenditore, il cui carattere afflittivo è conseguenza di un comportamento illecito, rileva anche nel caso di fallimento. L’imprenditore, una volta fallito, se creditore dell’Amministrazione finanziaria dello Stato, risponde con l’intero suo patrimonio, secondo la disciplina propria della legge fallimentare, in favore di quei creditori ammessi al passivo della procedura.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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