Attenzione: la contabilità non corretta può portare alla bancarotta

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Se la tenuta della contabilità rende o può rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, l’imprenditore si espone al rischio di bancarotta fraudolenta documentale

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La tenuta della contabilità con modalità informatica non determina il venir meno dell’obbligo dell’imprenditore di tenuta dei libri e delle scritture, ma implica solo la necessità di modificarne il metodo di conservazione

La contabilità redatta nel corso degli anni in maniera incompleta, a certe condizioni, può dar vita a una fattispecie di reato a carico dell’imprenditore

L’imprenditore che esercita un’attività commerciale o i soggetti che svolgono arti o professioni organizzati in forma di impresa, hanno l’obbligo di tenere le scritture contabili.

Queste sono necessarie nella misura in cui consentono la rappresentazione, in termini quantitativi e/o monetari, dei singoli atti di impresa o dell’attività commerciale.
La funzione delle scritture contabili, infatti, consiste nel ricostruire l’attività dell’impresa e consentire a terzi, autorità o creditori, di verificare lo stato, l’andamento economico e la qualità della stessa.

In linea generale, la documentazione la cui tenuta è obbligatoria può essere tenuta con modalità tradizionale, vale a dire mediante supporto cartaceo o elettronico o, ancora, in modalità informatica, così come previsto ai sensi dell’art. 2215-bis cc, a mente del quale: i libri, i repertori, le scritture richieste per obbligo di legge o dalla natura o dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

Ebbene, per rispettare gli obblighi previsti dalla legge, non è soltanto necessario provvedere alla tenuta delle scritture contabili ma è necessario che la reportistica sulla contabilità sia costante e completa nel tempo.

In questo senso la Suprema Corte, nella recente sentenza n 44637/2021 ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, nei confronti di alcuni soci accomandatari che, a dire dei giudici di legittimità, avevano tenuto la contabilità a “macchia di leopardo”; fattispecie che si configura quanto le scritture contabili sono tenute per certi periodi e non per altri, ovvero per alcuni libri e per talune annualità e non per altre.

Ad avviso della Corte, nel caso di specie, la responsabilità degli imprenditori e dei soci, si desumeva dal fatto che lo stato delle scritture era talmente confuso da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Altrimenti detto, al punto da integrare l’elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma primo, n. 2, L. fall.

Per i giudici, infatti, l’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale richiede il dolo generico, ossia la consapevolezza che la tenuta della contabilità, quando è confusa e non coerente, renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà dell’agente di impedire la ricostruzione.

In questi termini, il fatto di tenere la contabilità a “macchia di leopardo“, indica la volontà di non voler favorire la lettura circa l’andamento dell’attività, la consistenza del patrimonio e il movimento degli affari.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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