WhatsApp, mail e sms: qual è il loro valore probatorio?

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La Corte di Cassazione con una recente pronuncia chiarisce il valore probatorio delle mail e dei messaggi WhatsApp estratti dai personal computer o dai telefoni cellulari posti sotto sequestro

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Sia le mail che i messaggi istantanei rappresentano delle prove documentali funzionali ad accertare condotte penalmente rilevanti, ed è legittimo procedere alla loro acquisizione

La circostanza che mail o sms vengano estratti dai dispositivi digitali sottoposti a sequestro non rappresenta una violazione della proprietà privata e non inficia il principio di segretezza della corrispondenza

Pronunciandosi su un caso di bancarotta fraudolenta, in relazione al fallimento di una società, la Corte di Cassazione con la recente pronuncia n. 27122 del 14.07.2021, ha affermato che deve ritenersi legittimo il sequestro del personal computer, dei dispositivi elettronici dell’indagato e, conseguentemente, dei documenti informatici in essi contenuti; in quanto funzionali a individuare e accertare le condotte ritenute penalmente rilevanti.
Più nel dettaglio, ad avviso della Corte, è valido il sequestro probatorio anche dei messaggi di posta elettronica spediti e conservati (o comunque memorizzati) nell’account personale o nel computer posto sotto misura cautelare, nel momento in cui è necessario procedere a ulteriori indagini per acquisire prove certe circa il fatto contestato all’indagato.

Altrimenti detto, è legittimo il sequestro dei documenti informatici e digitali quando è necessario reperire prove che non sarebbe possibile acquisire senza la sottrazione materiale del bene che le contiene.

I messaggi di posta elettronica allocati nella memoria di un dispositivo dell’utente o nel server del gestore del servizio hanno natura di prova documentale, sicché la loro acquisizione processuale non costituisce intercettazione; disciplinata invece dall’art. 266-bis c.p.p.

Lo stesso discorso, continua la Suprema Corte nella parte motiva della sentenza, deve essere fatto per i messaggi WhatsApp e per gli sms conservati nella memoria del telefono cellulare sottoposto a sequestro.

Non solo è legittimo il sequestro anche di questi dati, estrapolati dai devices trattenuti dagli inquirenti, ma la natura di detti documenti esclude l’applicazione della disciplina relativa alle intercettazioni. Detta disciplina, infatti, postula la captazione di un flusso di comunicazioni in atto, mentre i dati WhatsApp e gli sms estratti rappresentano un’acquisizione ex post, mediante analisi specifica della memoria dei dispositivi ove sono allocati.

Inoltre, osserva la Corte, l’acquisizione da parte degli inquirenti della messaggistica istantanea, delle mail e delle chat, non soggiace neppure alla disciplina dettata dall’art. 254 c.p.p. in tema di sequestro di corrispondenza.

La nozione di corrispondenza, infatti, implica un’attività di spedizione in corso o comunque un’attività avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito.

In questi termini, la pronuncia in esame, chiarisce il valore probatorio e processuale dei documenti elettronici e dei messaggi istantanei. Questi, se non sono acquisiti nella fase di invio o nella fase di ricezione sfuggono alla disciplina delle intercettazioni e, altresì, esulano dal concetto di violazione della corrispondenza.

Per tale ragione, il soggetto che ha subito il sequestro del personal computer, del telefono e dei documenti informatici in essi contenuti, non può lamentare la violazione della disciplina in materia di intercettazioni e, nemmeno, la lesione della riservatezza e segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.) e della proprietà privata (art. 42 Cost.).


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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