La mera violazione delle disposizioni del regolamento sulla privacy non è sufficiente per conferire un diritto al risarcimento
Sono sempre più frequenti i casi di violazione della privacy
Alla luce dell’inflazione della presenza dei dispositivi digitali nelle nostre vite, il tema della protezione dei dati personali è diventato sempre più rilevante.
Sono sempre più frequenti, infatti, i casi di violazione della privacy e i conseguenti danni causati agli utenti i quali, ad esempio, scoprono che le informazioni cedute vengono poi utilizzate da soggetti terzi per finalità non chiare e non dichiarate nella fase di accesso al sito.
Sul tema del risarcimento dei danni derivante dalla violazione della privacy si è recentemente pronunciata la Corte europea, identificando i requisiti e le modalità che consentono di ottenere risarcimento.
Cosa tutela il Gdpr
Il Regolamento europeo sulla privacy, 679/2016, è stato introdotto, tra le altre cose, al fine di assicurare un livello elevato ed equivalente in tutti gli Stati membri di protezione dei dati delle persone fisiche.
I danni correlati alla violazione delle regole sul corretto trattamento dei dati sulla privacy degli utenti possono essere legati a ipotesi di discriminazioni, furto o usurpazione d’identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati protetti da segreto professionale, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione.
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Il concetto di danno legato alla violazione del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono chiamati a risarcire i danni cagionati agli utenti (persone fisiche, definiti come soggetti interessati) in caso di trattamento non conforme alle norme del regolamento.
Tuttavia, il risarcimento del danno è correlato solo nel caso in cui si dimostri inequivocabilmente la responsabilità del titolare del trattamento e se l’utente dimostra che l’evento dannoso è a quest’ultimo imputabile.
Più in particolare, come esplicitato dall’art. 82 del Gdpr chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.
Le condizioni per il risarcimento
Ai fini del risarcimento, il soggetto che agisce deve dimostrare l’esistenza di un danno subito in relazione ad una violazione del Gdpr, e che questo danno e questa violazione siano legati da un nesso causale.
Quanto sopra detto evidenzia che una violazione del Gdpr comporta che per fondare un diritto al risarcimento deve esistere un nesso di causalità tra la violazione contestata e il danno asseritamente subito dall’interessato.
Inoltre, osservano i giudici della Corte europea, ai fini della determinazione dell’importo del risarcimento dovuto in base al diritto al risarcimento sancito dall’art. 82 del Gdpr, i giudici nazionali devono applicare le norme interne di ciascuno Stato membro relative all’entità del risarcimento pecuniario, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività del diritto dell’Unione.

