Valido il ravvedimento operoso per le condotte fraudolente

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È possibile ricorrere al ravvedimento operoso per regolarizzare violazioni fiscali anche connesse a condotte fraudolente

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Il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso anche nel caso di violazioni non causate da omissione o errore

Il contribuente potrà sanare la propria posizione anche quando questa origini da un comportamento antigiuridico

Al contribuente è ora concesso di beneficiare del ravvedimento operoso anche in caso di dichiarazione fraudolenta tramite l’uso di fatture e documenti per operazioni inesistenti o altri espedienti.
Questo è quanto risulta dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 11/2022, a mente della quale le cause di non punibilità sono estese anche ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o attraverso altri artifici.
Lo scopo di una simile estensione si rintraccia nella volontà del legislatore di favorire il ricorso al ricorso al ravvedimento operoso ai fini degli effetti penali.

In questi termini, i contribuenti interessati, possono ricorrere al cosiddetto “ravvedimento operoso”, in presenza di violazioni derivanti da condotte connotate da “frode”. Come chiarito dall’Agenzia, infatti, il ravvedimento è esperibile anche per violazioni tributarie caratterizzate da condotte fraudolente, comprese quelle connesse all’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.

Il contribuente pertanto potrà sanare la propria posizione non solo quando la violazione è causata da un errore o un omissione ma anche quando questa origini da un comportamento antigiuridico e fraudolento.

L’evoluzione normativa che ha caratterizzato il d.lgs n. 158/2015, introducendo cause di non punibilità e circostanze attenuanti, applicabili anche ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, ha indotto il legislatore ad estendere la possibilità di ricorso al ravvedimento operoso ai fini degli effetti penali, senza alcuna distinzione circa la tipologia di reato tributario contestato.

Resta tuttavia fermo che la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso per regolarizzare violazioni fiscali anche connesse a condotte fraudolente, incontra i limiti propri di tale istituto, come individuati negli articoli 13 e 13-bis del d.lgs. n. 472 del 1997 e cioè il rispetto delle regole amministrative previste, a prescindere dalle valutazioni che competono al giudice in sede penale; deve comunque tener conto delle situazioni concretamente in essere e dei relativi riflessi sul quantum della sanzione base; non pregiudica, inoltre, in alcun modo le valutazioni sull’efficacia e gli effetti del ravvedimento amministrativo o su quelli dell’estinzione totale o parziale del debito in ambito penale demandate all’Autorità giudiziaria, rimanendo peraltro fermo l’obbligo per gli Uffici di procedere, al ricorrere dei requisiti legislativamente fissati, alla denuncia della notitia criminis ex articolo 331 c.p.p.

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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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