Under 36: le agevolazioni per l’acquisto della prima casa

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Coloro che non hanno superato i 35 anni sono destinatari di benefici fiscali per l’acquisto della prima casa

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Le agevolazioni sono subordinate ad un Isee non superiore a 40mila euro annui

Per le compravendite soggette a Iva oltre a non pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva pagata al venditore

Con l’intento di favorire l’autonomia abitativa, a chi ha
meno di 36 anni, il fisco riconosce una serie di agevolazioni, in particolare
per l’acquisto della prima casa.

Agevolazioni prima casa: a chi spettano?

Come messo in evidenza in un recente documento esplicativo pubblicato dall’Agenzia delle entrate, nella sezione dépliant ed infografica, le agevolazioni “prima casa under 36” spettano a coloro che:

  • acquistano la “prima casa” tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022
  • non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato
  • hanno un ISEE annuo (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro.


Quali requisiti?

Per poter beneficiare delle agevolazioni riconosciute dal fisco, ai contribuenti che integrano i requisiti di cui sopra, è richiesto:

  • di avere o stabilire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto
  • di non essere titolari, nemmeno col coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare 
  • di non possedere un altro immobile acquistato con l’agevolazione prima casa o, se si possiede, venderlo entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Le agevolazioni: in cosa consistono?

Occorre anzitutto distinguere tra acquisti soggetti a Iva e
acquisti di immobili non soggetti a Iva
.

Nel primo caso:

  •        oltre a non pagare le imposte di registro,
    ipotecaria e catastale, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari
    all’Iva pagata al venditore

nel secondo caso:

  •        non sono dovute le imposte di registro,
    ipotecaria e catastale

Come può essere utilizzato il credito d’imposta?

Per le compravendite soggette a Iva, il credito di imposta
sorto pari all’Iva pagata al venditore, può essere utilizzato:

  •         per pagare imposte (registro, ipotecaria, catastale)
    su successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di
    acquisizione del credito
  •         per pagare l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione
    da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato
  •         per compensare somme dovute tramite modello F24,
    in cui va indicato il codice tributo “6928”.

Cosa accade in caso di finanziamento?

Come messo in evidenza dall’Agenzia delle entrate, agli
under 36 che, al netto dei requisiti reddituali e di residenza, hanno richiesto
un finanziamento al fine di

  •        acquistare
  •        costruire
  •        ristrutturare

l’immobile da adibire a prima casa, non è dovuta l’imposta
sostitutiva
.

Su quale categoria di immobile è riconosciuto il
beneficio?

Sono ammessi al beneficio gli immobili appartenenti alle
categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11, e le pertinenze rientranti nelle
categorie C2, C6 e C7
.

Tuttavia, si segnala, quanto alle pertinenze, che è ammesso
il beneficio su una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale.

Quanto alle modalità di acquisto, l’acquisto della
pertinenza può avvenire insieme a quello dell’abitazione principale o con atto separato. L’importante è che l’acquisto sia stipulato entro il termine temporale di
validità dell’agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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