Trust: lo strano caso della retrocessione dei beni

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Seppur concepito per realizzare il programma predisposto dal disponente in favore di un beneficiario, è possibile che quest’ultimo rinunci alla propria posizione giuridica, inducendo il primo a chiedere al trustee di cessare anticipatamente il trust e retrocedere in suo favore i beni conferiti in trust

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L’articolo 2 della Convenzione dell’Aja definisce il trust come quel rapporto giuridico istituito da una persona (detta disponente o settlor), mediante un atto tra vivi o a causa di morte, in virtù del quale un determinato soggetto (chiamato trustee o fiduciario) gestisce i beni del disponente per uno scopo specifico o nell’interesse di uno o più beneficiari. In via generale, quindi, è possibile distinguere tra il trust di scopo, ipotesi nella quale i beni del disponente devono essere gestiti dal trustee al fine di raggiungere un determinato fine, e il trust con beneficiario, che si ha quando i beni trasferiti in trust devono essere amministrati nell’interesse di uno o più beneficiari.
Con specifico riferimento al trust in favore di un beneficiario, ancorché appaia un’ipotesi remota e certamente non il naturale esito di una simile disposizione patrimoniale, può anche accadere che questi rinunci alla propria posizione giuridica, ovvero al trasferimento finale dei beni conferiti in trust. Più precisamente, in questo caso, il disponente, preso atto della dichiarazione di rinuncia irrevocabile da parte del beneficiario, non può fare altro che chiedere al trustee di cessare anticipatamente il trust, provvedendo quindi alla retrocessione in suo favore dei beni originariamente disposti in trust.

Diventa interessante allora capire quali siano gli effetti fiscali di questa strana eventualità, soprattutto ai fini dell’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e sulle donazioni.
Si ritiene che la retrocessione dei beni in trust rappresenti un effetto automatico della cessazione del trust stesso, che non assume rilievo ai fini impositivi in quanto mero riflesso della sopravvenuta inadeguatezza del trust ad esprimere l’arricchimento del beneficiario.

Per effetto della sopravvenuta assenza di un beneficiario del trust, quest’ultimo diventa un trust di ritorno in favore del disponente, il quale può chiedere la cessazione anticipata del trust e la retrocessione dei beni originariamente affidati al trustee e a esso spettanti di diritto; se tutti i beneficiari del trust rinunciano alla propria posizione giuridica e il trust nulla prevede per questa eventualità, evidentemente il programma predisposto dal disponente non può essere condotto a termine.

Dunque, siccome il beneficiario di un trust può rinunciare definitivamente alla propria posizione giuridica, ne deriva che, se tutti i beneficiari di un trust rinunciano e il trust nulla prevede per questa eventualità, il programma predisposto dal disponente non può essere realizzato e il trust “fails” diventa un “automatic resulting trust” in favore del disponente medesimo.

Se questo è vero, allora, la mancata realizzazione del trust, in conseguenza di una vicenda giuridica diretta a far terminare anticipatamente il trust, fa venir meno la stessa fattispecie impositiva, perché, non essendoci più alcuna potenzialità di arricchimento gratuito da parte di un soggetto terzo, non potrà manifestarsi la specifica capacità contributiva oggetto del tributo.

Tale conclusione trova conferma nella recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. sent. 30 marzo 2021, n. 8719), la quale ha affermato che la retrocessione dei beni al disponente sconta l’imposizione solo fissa nell’imposta di registro, così come nelle imposte ipotecarie e catastali, mentre, nel tributo donativo, essa si rivela un fenomeno del tutto neutrale, anche nell’ipotesi in cui i beni che compongono il trust non siano gli stessi di quelli a suo tempo segregati.

Dello stesso avviso pare essere l’Agenzia delle entrate, la quale, seppur con riferimento alla diversa ipotesi dell’atto di revoca del trust da parte del disponente, ha chiarito che tale atto deve ritenersi compreso tra gli atti da registrare in termine fisso, non avendo ad oggetto prestazioni a carattere patrimoniale; parimenti, anche le imposte ipotecarie e catastali per le formalità della trascrizione e per le volture catastali saranno dovute in misura fisso (Interpello 18 maggio 2021, n. 352).

Invece, per quanto concerne l’applicazione dell’imposta sulle donazioni, è stato precisato che essa va esclusa per carenza del presupposto oggettivo, mancando un trasferimento di ricchezza tra soggetti diversi.


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di Angelo Ginex

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Founder e managing partner di Ginex & Partners Studio Legale Tributario. Svolge la professione di avvocato
ed è dottore di ricerca in diritto tributario. Vanta significative expertise in materia di diritto tributario,
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