Trust estero e imposta sulle successioni: implicazioni fiscali

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Il trust è uno degli istituti più adatti per la protezione del patrimonio e la pianificazione della successione degli affari familiari. Per questa ragione, in quasi tutti i paesi, Italia compresa, l’interesse verso questo strumento sembra non arrestarsi

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Il trust permette di proteggere efficacemente il proprio patrimonio

Si tratta di uno strumento che può dar vita a situazioni controverse e complesse, che involgono tanto il tema della residenza quanto questioni di diritto successorio

Di recente è intervenuta l’Agenzia delle Entrate fornendo chiarimenti utili in materia di trattamento fiscale del trust estero e applicazione delle imposte sulle successioni

L’istituto del trust, molto comune negli ordinamenti di common law, nel tempo si è affermato anche in Italia, al punto da potersi considerare – a pieno titolo – uno degli strumenti preferiti dagli italiani quando si tratta di gestire, conservare o proteggere il patrimonio.
Uno dei motivi che ha permesso al trust di affermarsi così diffusamente (pur nell’assenza di una specifica disciplina civilistica interna), risiede sicuramente nella sua versatilità. Si tratta, infatti, di un negozio giuridico particolarmente indicato anche per raccogliere fondi; tutelare l’integrità dell’eredità o provvedere alla pianificazione fiscale successoria con operazioni di trapasso generazionale.

In base alla Convenzione dell’Aja (che detta le norme di riferimento in materia), il meccanismo del trust si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario che prevede l’interazione di tre soggetti: un settlor, che con atto unilaterale costituisce il trust e trasferisce determinati beni a un fiduciario; un trustee, che ha il compito-dovere di amministrare i beni a favore di uno o più beneficiari (di reddito o finali); un beneficiario, vale a dire colui nei cui confronti sono amministrati i beni, o a favore del quale sono destinati i redditi prodotti dal trust.

E invero, data l’ampia diffusione dell’istituto e le finalità per cui è generalmente costituito, non sono rari i casi in cui il trust coinvolge soggetti residenti in Stati differenti e implica, altresì, questioni di diritto successorio.

In effetti, una simile circostanza è dimostrata dalla recente risposta ad interpello fornita dall’Agenzia delle Entrate (n. 351/2021), con cui sono stati forniti chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alle somme attribuite da un trust estero (nel caso di specie Usa), al beneficiario finale, residente in Italia.

Come si apprende dalla complessa vicenda, le parti istanti, eredi del beneficiario finale del trust (deceduto prima della distribuzione dei beni, ma dopo il decesso del disponente), chiedevano all’Agenzia delle Entrate, se al patrimonio del trust americano indirizzato al beneficiario ormai defunto, dovesse essere applicata la disciplina sui redditi di capitale, oppure quella sulle successioni e donazioni, con aliquota al 6%. Come previsto nei casi di trasferimenti in favore di parenti fino al quarto grado.

Ebbene, al fine di rispondere al quesito sottoposto, l’Agenzia delle Entrate ha dovuto prendere in considerazione i principali aspetti caratterizzanti la vicenda. In particolare, si è soffermata sul fatto che si trattava di un trust estero, composto da titoli e quote di fondi di investimento collocati negli Usa, e destinato a un beneficiario residente in Italia, deceduto prima della distribuzione dei beni.

In primo luogo, l’Agenzia ha affrontato la questione che concerne l’eventuale applicazione della disciplina successoria ai redditi e alle somme amministrate dal trustee estero.

Sul punto, sottolinea l’Agenzia, benché, in linea di principio l’attribuzione di beni vincolati in trust a favore di un beneficiario finale determinerebbe l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, nel caso di specie ciò deve essere escluso per carenza del presupposto territoriale. In effetti, continua l’Agenzia, la residenza all’estero del soggetto disponente e la mancata localizzazione in Italia dei beni oggetto di trasferimento, impediscono l’applicazione della disciplina delle successioni e donazioni, con la conseguente applicazione dell’aliquota al 6%.

In seconda battuta, oltre ad aver chiarito che i beni attributi dal trustee al de cuius, beneficiario finale, rientrano nel valore dell’asse ereditario degli eredi, l’Agenzia, per dare contezza degli obblighi spettanti alle parti istanti, ha messo in evidenza che le somme attribuite al beneficiario defunto, riferibili ai redditi prodotti dal trust estero, costituiscono redditi di capitale.

Per tale ragione è compito degli eredi – parti istanti – segnalare le somme nel quadro Rw della dichiarazione dei redditi.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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