Trust: quale differenza tra il successorio e il testamentario?

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Il trasferimento di beni dal settlor al trustee non determina effetti traslativi in quanto il passaggio dei beni al trustee configura una disponibilità meramente transitoria

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A fini classificatori è possibile distinguere tra trust commerciali e trust liberali

Tra i trust liberali si annoverano i trust successori e quelli testamentari; entrambi funzionali al passaggio generazionale del patrimonio

Il trust, istituto di matrice anglosassone, tradizionalmente utilizzato nei paesi della Common Law, è riconosciuto dal nostro ordinamento grazie alla Convenzione dell’Aja entrata in vigore nel 1992.
E invero, benché questo istituto non abbia una specifica disciplina civilistica di riferimento, è possibile individuare i soggetti principali, lo scopo dell’istituto e gli effetti.
Quanto ai soggetti principali, il trust prevede l’articolazione di un rapporto tra un settlor, che trasferisce determinati beni, un trustee, chiamato ad amministrarli, e i beneficiari, destinatari dei beni amministrati e segregati.

Quanto allo scopo, sono diverse le finalità che si possono raggiungere con un trust. Tra queste, le principali in linea di massima consistono nell’interesse del soggetto che lo istituisce a separare determinati beni da un più ampio patrimonio al fine di proteggerli da pretese di terzi, o per gestire in modo mirato il passaggio generazionale o, ancora, per realizzare operazioni commerciali salvaguardando alcuni asset.

Con riferimento agli effetti, questi si realizzano tramite la segregazione dei beni conferiti nel trust dagli altri beni che compongono il patrimonio del settlor.

A fini classificatori è possibile distinguere tra trust commerciali e trust liberali. Nella prima categoria rientra, a titolo esemplificativo, il trust di garanzia, il cui obiettivo consiste nel vincolare un bene o una somma di denaro a garanzia di un credito. In questo modo, il creditore potrà soddisfare le sue pretese – nel caso di inadempimento del debitore – sui beni conferiti nel trust, senza per questo avviare l’esecuzione. I beni conferiti nel trust, infatti, poiché votati a soddisfare le pretese dei creditori, saranno alienati dal trustee in caso di inadempimento.

Tra i trust liberali, invece, si annoverano i trust successori e quelli testamentari; entrambi funzionali al passaggio generazionale del patrimonio.

Ebbene, è opportuno porre l’accento su queste due sottocategorie dei trust liberali al fine di enuclearne i tratti essenziali e le rispettive differenze.

Il trust testamentario è istituito per mezzo di una disposizione testamentaria. Più nello specifico, il de cuius affida al trustee il compito di dare esecuzione ad un programma negoziale in forza del quale quest’ultimo dovrà destinare il patrimonio ai beneficiari. Il de cuis, pertanto, è anche settlor e, come tale, individua le modalità di trasmissione dei beni ai beneficiari: attraverso utilità periodiche o mediante l’intera assegnazione del patrimonio al momento della cessazione del trust.

Questa fattispecie di trust implica che al momento della morte del settlor il trustee diverrà il titolare dei beni conferiti limitatamente alla funzione esecutiva avendo l’onere di destinarli secondo le volontà del testatore.

Nel trust successorio, invece, le cose cambiano. In questa tipologia il trust è istituito quando il settlor è ancora in vita ma intende trasferire parte del patrimonio al momento della sua morte. Si tratta pertanto di un atto tra vivi in cui la morte del de cuius, che è anche settlor, è condizione per la produzione degli effetti del trust. Anche in questo caso, sarà compito del trustee occuparsi di dare seguito alle volontà del settlor.

È evidente che il trust testamentario potrà dirsi legittimo in quanto rispetti le norme in materia di successione necessaria e, conseguentemente, quando non lede le quote di legittima. In tal caso, infatti, i legittimari avranno diritto a esercitare l’zione di riduzione.

Ciò considerato, delineate le principali differenze del trust impiegato nell’ambito familiare a fini successori, occorre richiamare una recente giurisprudenza, Cassazione del 28 ottobre 2021, n. 30430, con la quale la Suprema Corte ha affermato che il trasferimento di beni dal settlor al trustee non determina effetti traslativi in quanto il passaggio dei beni configura una disponibilità meramente transitoria.

Il trustee, infatti, è tenuto solo ad amministrare e custodire i beni segregati, con il compito di ritrasferirli – secondo le volontà del de cuius – ai beneficiari indicati.

Pertanto, quanto al trattamento fiscale, il passaggio dei beni dal settlor al trusee è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro e successione che alle imposte ipotecaria e catastale.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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