Trust: cosa succede se non è indicata la legge regolatrice?

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In questi casi, viene in aiuto l’articolo 7 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985. Ma attenzione…

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Come noto, il trust è un istituto di origine anglosassone in virtù del quale un soggetto (trustee) amministra e gestisce un patrimonio che gli è stato trasmesso da un altro soggetto (disponente) per uno scopo prestabilito o nell’interesse di uno o più beneficiari, eventualmente sotto il controllo di un guardiano.

In Italia il trust non è disciplinato organicamente da una legge specifica, ma grazie all’avvenuta ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 (in vigore nel nostro ordinamento giuridico dal 1992) sono riconosciuti nell’ordinamento giuridico nazionale i trust costituiti secondo le leggi proprie degli Stati che prevedono l’istituto. Da ciò consegue che l’atto istitutivo di un trust in Italia – finché non sia introdotta una normativa ad hoc – deve necessariamente contenere una clausola indicante la legge (straniera) regolatrice dello stesso, vigendo la piena libertà di scelta al riguardo in capo al disponente ai sensi dell’art. 6 della sopramenzionata convenzione.

Ma cosa succede se nell’atto istitutivo del trust manca la clausola recante la scelta della relativa legge applicabile? Al quesito risponde l’art. 7 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, affermando che qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la quale ha collegamenti più stretti, facendo riferimento in particolare:

  • al luogo di amministrazione del trust designato dal disponente,
  • all’ubicazione dei beni in trust,
  • alla residenza o domicilio del trustee,
  • allo scopo del trust e al luogo ove esso deve essere realizzato.
Tale elencazione non ha carattere tassativo (sicché ci si potrà avvalere di diversi e ulteriori elementi di identificazione della legge applicabile al caso concreto), né indica un ordine di priorità per la determinazione del criterio di collegamento da applicarsi alla singola fattispecie. È opinione comune, poi, che la valutazione di detto criterio di collegamento debba essere effettuata con riferimento al momento dell’istituzione del trust (e non successivamente), per scongiurare attività fraudolente volte a pilotare ex post l’identificazione della legge regolatrice del trust.

Se però la legge con cui il trust ha il collegamento più stretto non prevede tale istituto o la categoria di trust di cui si tratta, allora la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 non si applica (come stabilito dall’art. 5 della Convezione stessa), con conseguente impossibilità per le disposizioni elaborate di essere qualificate come istitutive di un trust.


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di Maria Paola Serra

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Maria Paola Serra è managing counsel dello studio legale e tributario Dentons, nella sede di Milano. Segue high net worth individuals italiani e stranieri in progetti di allocazione, segregazione e riassetto patrimoniale e nella relativa implementazione; presta assistenza legale in materia di pianificazione successoria domestica e internazionale e si occupa di passaggi generazionali all’interno di imprese di famiglia.

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