Trust e contratto di affidamento fiduciario: i due istituti a confronto

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Tra gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento giuridico italiano per un’efficace pianificazione patrimoniale, il trust e il contratto di affidamento fiduciario spiccano per flessibilità e duttilità. Il primo, con una tradizione millenaria che però non ci appartiene, perché rinviene dal mondo di common law; il secondo, frutto dell’innovazione, acerbo e ancora in cerca di validazione dalla prassi, ma straordinariamente promettente: mettiamoli a confronto

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Grazie alla ratifica della Convenzione dell’Aja dell’1° luglio 1985, in vigore in Italia dal 1992, il trust è stato ampiamente riconosciuto anche nel nostro ordinamento giuridico. In estrema sintesi, il trust è un istituto in virtù del quale un soggetto (trustee) amministra e gestisce un patrimonio che gli è stato trasmesso da un altro soggetto (disponente) per uno scopo prestabilito o nell’interesse di uno o più beneficiari, eventualmente sotto il controllo di un guardiano (figura, quest’ultima, obbligatoria nei trust di scopo).
Le caratteristiche del trust si sostanziano, essenzialmente:

  1. nella segregazione trilaterale dei beni in trust da quelli del disponente, del trustee e dei beneficiari, cosicché i creditori personali di essi non possono rivalersi sui beni in trust, né questi ultimi rientrano nel regime matrimoniale o nella successione del disponente, del trustee o dei beneficiari non ancora immessi nel possesso di tali beni;
  2. nel rapporto di appartenenza, ovverosia i beni del trust sono intestati al trustee;
  3. nelle obbligazioni fiduciarie permeanti l’istituto, per cui il trustee ha il potere/obbligo – di cui deve rendere conto – di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini dell’atto istitutivo del trust e le norme particolari imposte dalla legge, nell’esclusivo interesse dei beneficiari.

Il  trust interno è il trust i cui elementi essenziali (disponente, trustee, beni, beneficiari etc.) sono radicati in Italia, a eccezione della legge regolatrice, che deve essere necessariamente straniera, non essendoci in Italia una legge che disciplini l’istituto.

Di contro, il contratto di affidamento fiduciario nasce dall’innesto dell’istituto del negozio fiduciario sull’art. 2645 ter c.c. che disciplina i vincoli di destinazione. In pratica, con esso, si recuperano alcune potenzialità del nostro diritto civile per costruire uno strumento dalle funzioni speculari al trust attraverso l’applicazione della legge italiana (e non il richiamo ad una legge straniera).

Il contratto di affidamento fiduciario – che ha ottenuto il proprio riconoscimento legislativo con la legge n. 112/2016 (cosiddetta legge sul “dopo di noi”), essendo per l’appunto ivi indicato tra gli strumenti giuridici astrattamente idonei a proteggere gli interessi dei soggetti con disabilità grave e, in quanto tale, meritevole di particolari agevolazioni fiscali – è stato elaborato in dottrina come il contratto con il quale un soggetto (l’affidante fiduciario) concorda con un altro soggetto (l’affidatario fiduciario) di destinare i “beni affidati” a vantaggio di uno o più soggetti, detti beneficiari, in forza di un programma, la cui attuazione è assegnata all’affidatario fiduciario che ne assume l’impegno. Al termine del programma, i beneficiari riceveranno i beni liberi da vincoli.

Le analogie funzionali tra il trust e il contratto di affidamento fiduciario sono dunque evidenti, poiché entrambi si caratterizzano, tra l’altro, per la segregazione del fondo affidato, per le obbligazioni e i poteri fiduciari dell’affidatario fiduciario e del trustee, per il temporaneo rapporto di questi ultimi con i beni, per il fatto che il fondo affidato può includere qualsiasi posizione soggettiva.

Quanto alle differenze, due sopra tutte vanno menzionate: mentre il trust è in genere regolato da due atti (l’atto istitutivo del trust, cioè l’atto unilaterale con cui il disponente definisce le regole che dovrà seguire il trustee nella gestione e assegnazione del fondo in trust e l’atto dispositivo con cui si segregano i beni in trust), il contratto di affidamento fiduciario è, per l’appunto, un contratto che, in quanto tale, è sottoposto alla relativa disciplina civilistica; inoltre, dove il trust è regolato necessariamente da una legge straniera, il contratto di affidamento fiduciario è regolato in ogni suo aspetto dalla legge italiana.

Ovviamente, la scelta dello strumento legale più adatto a consentire un’efficace pianificazione patrimoniale dipende da molteplici fattori ma, indubbiamente, trust e contratto di affidamento fiduciario restano, tra tutti, gli istituti più interessanti per comporre situazioni di particolare complessità.


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di Maria Paola Serra

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Maria Paola Serra è managing counsel dello studio legale e tributario Dentons, nella sede di Milano. Segue high net worth individuals italiani e stranieri in progetti di allocazione, segregazione e riassetto patrimoniale e nella relativa implementazione; presta assistenza legale in materia di pianificazione successoria domestica e internazionale e si occupa di passaggi generazionali all’interno di imprese di famiglia.

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