Tassazione degli atti di apporto di beni in trust e trust interposti

3 MIN

Le critiche del Consiglio nazionale del Notariato alla circolare 34/E del 20 ottobre 2022 sulla tassazione degli apporti in trust e sui trust interposti e l’imposta di successione

Indice

WW Snippets test

Lo studio n. 48-2023/T del Consiglio nazionale del Notariato analizza due tematiche oggetto della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34 del 20 ottobre 2022: 

  • i) la tassazione degli apporti in trust 
  • ii) i trust interposti e l’imposta di successione. 

In particolare, il Notariato esamina talune ipotesi di tassazione immediata degli apporti di beni in trust individuate dalla Circolare sostenendo la tesi che, in ogni caso, l’applicazione delle imposte presuppone il conseguimento definitivo della posizione soggettiva di beneficiario finale del trust. 

Con riferimento ai trust interposti il Notariato critica la soluzione dell’Agenzia che estende gli effetti dell’interposizione fittizia dall’ambito delle imposte dirette a quello delle imposte indirette e, in particolare, dell’imposta di successione.
La tesi sostenuta nello studio è che “in assenza di un accertamento giudiziale da cui risulti che il trust è una struttura negoziale non qualificabile come trust (…) non si può affermare che in caso di morte del disponente i beni in trust facciano parte del suo asse ereditario”. 

Tassazione degli apporti in trust 

Come è noto, la circolare 34/E, conformandosi all’orientamento giurisprudenziale, ha previsto che, in linea generale, la tassazione degli atti di apporto in trust di beni di qualsiasi natura, sconterà la tassazione proporzionale solo al momento del trasferimento di capitale (= patrimonio) del trust ai beneficiari. 

Tuttavia, secondo l’Agenzia, vi sarebbero delle ipotesi di tassazione immediata (tassazione in entrata). Si tratta delle ipotesi in cui l’atto istitutivo del trust viene predisposto in modo tale da rendere i beneficiari titolari del diritto di ottenere in qualsiasi momento il trasferimento del patrimonio del trust. In questi casi l’imposta di donazione sarebbe dovuta immediatamente e verrebbe applicata a carico dei beneficiari. 

Il Notariato, nel criticare tale affermazione, osserva che:

  • i) anche se in capo ai beneficiari esistesse il diritto di pretendere il trasferimento del patrimonio del trust, sarebbero sempre titolari del potere di rifiutarlo;
  • ii) il beneficiario potrebbe essere minore di età o incapace di agire, in tali casi non si potrebbe affermare che il beneficiario vanta un diritto certo sulla totalità del fondo in trust e che quindi il suo patrimonio si sia incrementato, in quanto dovrebbe prima essere emanata l’autorizzazione che occorre al rappresentante legale per effettuare l’acquisizione dei beni del trust;
  • iii) i beneficiari potrebbero anche ignorare di essere tali

Trust interposti e imposta di successione

Il paragrafo 3.4 della circolare 34/E è dedicato ai trust interposti, figura che l’Agenzia individua anche nei casi in cui il trust contiene specifiche clausole.
La stessa circolare, con riferimento alla fiscalità indiretta del trust, ha chiarito che “nell’ipotesi di decesso del soggetto disponente, tenuto conto della interposizione del trust, tra i beni e i diritti che compongono l’attivo ereditario di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inclusi anche quelli formalmente nella titolarità del trust, qualificato come interposto”.

La posizione assunta dall’Agenzia nella circolare è ribadita dalla risposta a interpello n. 176/2023, in cui si dichiara espressamente superata la risposta n. 359/2022. 

A tal riguardo, il Notariato osserva che, come argomentato dall’istante nell’Interpello del 2022 “a seguito della morte del disponente non si verifica alcun arricchimento, né incremento patrimoniale a favore dei suoi eredi.

Coloro che si arricchiranno saranno invece i beneficiari del trust, ai quali il trustee attribuirà il fondo in trust al termine del medesimo (o, in parte, anche prima del termine del trust se il trustee eserciti il potere di anticipazione). L’imposta sarà pertanto applicata in occasione di tale trasferimento. Se così non fosse (così sempre l’istante nell’interpello), vale a dire se il fondo in trust facesse parte dell’attivo ereditario, si determinerebbe una doppia tassazione all’interno dello stesso tributo”.


Warning: Undefined variable $tags in /home/wedev_n84yt/webapps/staging/wp-content/themes/the-project/template-parts/content.php on line 277

di Valentina Guarise

WW Snippets test

Laureata in Economia e Diritto dell’impresa a pieni voti presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino, dottore commercialista e revisore dei conti.
Ha avuto un’esperienza pregressa in un altro studio tributario internazionale di primario livello e dal 2009 collabora con lo studio Bourlot Gilardi Romagnoli e Associati.
Le sue aree di specializzazione professionale sono: consulenza fiscale e societaria a primarie società, con particolare esperienza nelle aree della pianificazione fiscale e della assistenza ad operazioni di M&A, consulenza fiscale a persone fisiche, strumenti per la protezione patrimoniale e passaggio generazionale.
Durante la propria esperienza ha assistito clienti, tra i quali gruppi multinazionali di rilevanti dimensioni, basati in Italia e all’estero, operanti in svariati settori, fra cui automotive, alimentare, beni di consumo e servizi digitali evoluti.

Fai rendere di più la tua liquidità e il tuo patrimonio. Un’opportunità unica e utile ti aspetta gratuitamente.

Compila il form ed entra in contatto gratuitamente e senza impegno con l’advisor giusto per te grazie a YourAdvisor.

Articoli più letti

Ultime pubblicazioni

Magazine
Magazine N. 67 – aprile 2024
Magazine 66 – marzo 2024
Guide
Design

Collezionare la nuova arte fra due millenni

INVESTIRE IN BOND CON GLI ETF

I bond sono tornati: per anni la generazione di income e la diversificazione del rischio erano state erose dal prolungat...

Dossier, Outlook e Speciali
Più dati (e tech) al servizio del wealth
Il Trust in Italia