Global minimum tax: pronto il decreto

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L’aliquota minima si applicherà alle società con un fatturato superiore a 750 milioni di euro

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L’accordo è formato da due pilastri: il secondo vuole garantire un livello minimo di tassazione per le multinazionali, il primo riguarda la tassazione dei giganti della tecnologa

L’imposta dovrà essere recepita entro la fine del 2023 con l’imposta applicata a partire dal 2024

Procedono i lavori tesi a implementare, nel solco del programma OCSE/G20, fatto proprio anche dall’UE con la Direttiva 2022/2523 2023, la global minimum tax sulle multinazionali, fortemente voluta dagli Usa.

Più in particolare, è pronto il decreto volto a disciplinare nell’ambito domestico il regime di applicazione dell’aliquota minima globale sulle multinazionali, definendo gli aspetti principali e i meccanismi di funzionamento.

Come si struttura l’imposta?

Al fine di garantire un livello impositivo minimo dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese, è istituita una imposizione integrativa prelevata attraverso: 

  • l’imposta minima integrativa, dovuta da controllanti localizzate in Italia di gruppi multinazionali o nazionali in relazione alle imprese soggette ad una bassa imposizione facenti parte del gruppo
  • l’imposta minima suppletiva, dovuta da una o più imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia in relazione alle imprese facenti parte del gruppo soggette ad una bassa imposizione quando non è stata applicata, in tutto o in parte, l’imposta minima integrativa equivalente in altri Paesi
  • l’imposta minima nazionale, dovuta in relazione alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione localizzate in Italia.

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Qual è l’ambito applicativo?

La minimum tax si applica alle imprese localizzate in Italia che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale con ricavi annui pari o superiori a 750 milioni di euro, risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato.

Quali sono le entities escluse?

L’imposizione integrativa non si applica all’entità che si qualifica come: 

  • entità statale
  • organizzazione internazionale
  • organizzazione senza scopo di lucro
  • fondo pensione
  • fondo di investimento che è una controllante capogruppo o un veicolo di investimento immobiliare che è una controllante capogruppo

ovvero all’entità il cui valore è detenuto per almeno il 95 per cento da una o più entità di cui quelle sopra indicate, direttamente ovvero indirettamente, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo, attraverso uno o più entità escluse, con l’eccezione delle entità di servizi pensionistici, e che alternativamente o congiuntamente operi esclusivamente o almeno al 90 per cento per detenere attività o investire fondi a beneficio di una o più entità di cui sopra; svolga esclusivamente attività ausiliarie a quelle eseguite da una o più entità di cui sopra;  all’entità il cui valore è detenuto per almeno l’85 per cento da una o più entità indicate sopra, direttamente ovvero indirettamente, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo, attraverso una o più entità escluse, con l’eccezione delle entità di servizi pensionistici, a condizione che il suo reddito sia costituito per almeno il 90 per cento da dividendi o da plusvalenze o minusvalenze esclusi dal calcolo del reddito o perdita.

I criteri di localizzazione dell’impresa

Un’impresa, diversa da una entità trasparente, si considera localizzata nel Paese dove è residente ai fini delle imposte sui redditi, sulla base del criterio di ubicazione della sede legale o della sede dell’amministrazione. Qualora, per effetto dell’applicazione delle disposizioni del precedente periodo, l’impresa non risulti localizzata in nessun Paese, essa si considera localizzata dove la stessa è stata costituita.

Se una impresa si considera localizzata in due Paesi tra i quali è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito, la stessa si considera localizzata nel Paese in cui è considerata essere residente ai sensi di tale convenzione.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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