Tassa globale sulle multinazionali: che ritorno aspettarsi per l’Italia?

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L’accordo raggiunto ad ottobre in sede Ocse chiarisce alcuni aspetti rimasti fino ad ora vaghi sul sistema di tassazione delle multinazionali

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L’Italia potrebbe ottenere un gettito modesto dal nuovo sistema di tassazione delle multinazionali

La nuova tassa internazionale influirà sulle condotte delle multinazionali

Come noto in sede Ocse è stato recentemente raggiunto l’accordo sulla global minimum corporate tax.
Detto accordo, frutto e risultato di numerosi incontri tra i vertici degli Stati dell’area Ocse, individua in modo più netto i meccanismi che permetteranno al nuovo sistema di tassazione globale delle multinazionali, a partire dal 2023, di funzionare.
Certamente, si tratta di un momento di svolta per la fiscalità internazionale.

Si prospetta, infatti, a partire dall’entrata in vigore dell’accordo sulla global minimum corporate tax un cambio di paradigma dei principali criteri che, fino ad ora, hanno orientato i principi di tassazione dei proventi delle multinazionali, in relazione al territorio ove queste operano.

E invero, benché le prospettive e le attese legate alle nuove regole, in linea teorica, sono per lo più positive, in via pratica sono ancora tanti i nodi da sciogliere.

L’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, il centro dell’Università Cattolica che fa capo a Carlo Cottarelli, è entrato nel merito, provando a declinare in via pratica il ritorno per l’Italia – in termini di aumento del gettito – che potrebbe derivare dall’entrata in vigore dell’accordo.

Ad avviso dell’Ocpi, i benefici per i conti pubblici potrebbero esser ridotti.

Ma andiamo per ordine. L’accordo che governa le nuove regole sulla tassazione delle multinazionali, a cui hanno aderito 137 Stati, si struttura su due pilastri: il primo, si rivolge alle multinazionali con un fatturato maggiore di 20 miliardi di euro. Nel merito, esso prevede che una quota del cd. residual profit (25%) andrà tassata nei Paesi che aderiscono all’accordo, a prescindere dal fatto che l’impresa sottoposta a tassazione operi, con una sede legale, in quel paese. Ciò che rileva è che la multinazionale, pur prescindendo dalla presenza nel territorio, in quei Paesi realizza il fatturato. Il 75% del residual profit, invece, verrebbe tassato dal paese ove la multinazionale risiede.

Il secondo pilastro, invece, prevede l’introduzione di un’imposta effettiva pari al 15% sui profitti delle multinazionali.

In questo caso si tratta, però, di multinazionali con ricavi superiori ai 750 milioni di euro. L’imposta si applicherebbe anche per le multinazionali che operano in paesi con tassazione inferiore al 15%: se una multinazionale paga nel paese in cui opera una tassa inferiore al 15%, il paese d’origine della stessa tasserà i profitti residui fino a raggiungere un prelievo complessivo del 15%.

Riprendendo le parole del report pubblicato da Ocpi, dal titolo “Quanto incasserà lo Stato italiano con il nuovo sistema di tassazione delle multinazionali?”: “ad esempio, se un’impresa americana paga in Irlanda le imposte sui profitti per 30 miliardi a un’aliquota del 12,5 per cento, allora il fisco americano avrebbe diritto a prelevare da tale azienda, in aggiunta alla normale imposizione domestica, 750 milioni, ossia il 2,5 per cento (15 per cento meno 12,5 per cento) di 30 miliardi”.

Ebbene, benché secondo alcune stime, il gettito atteso per l’Italia, per quanto concerne il secondo pilastro, potrebbe toccare i 2,6 miliardi di euro in 10 anni, il beneficio effettivo per i conti pubblici potrebbe essere minore.

L’elemento che porta a questa considerazione è il fatto che alcune delle multinazionali italiane sono a partecipazione pubblica. Queste, dovendo pagare più tasse, ridurrebbero l’ammontare dei dividendi che annualmente versano allo Stato. Gli ultimi dati pubblicati dal Mef evidenziano che 26 tra le 315 imprese con fatturati medi superiori a 750 milioni di euro, in Italia, sono a partecipazione pubblica diretta.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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