Svizzera: royalties tassate anche in Italia

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Stando alla convezione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera le royalties date ad una cantante residente in Svizzera da una società italiana sono tassate anche in Italia

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Caso diverso nel caso in cui si parla di Germania in quel caso la convezione siglata con l’Italia risulta essere diversa da quella svizzera

Per capire però come deve essere trattato fiscalmente il diritto di autore per soggetti residenti in altri paesi

Le royalties date ad una cantante residente in Svizzera da una società italiana sono tassate anche in Italia. A chiarire la questione ci ha pensato l’Agenzia delle entrate con la risposta n.493/2020, che conferma l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria del 2019. Il chiarimento è stato dato partendo da quanto prevede la convenzione contro le doppie imposizione tra Italia e Svizzera.
Nella sua risposta l’Agenzia delle entrate precisa anche che la convezione tra Italia e Svizzera è nettamente diversa rispetto a quella siglata con la Germania dove: “i canoni a titolo di diritto d’autore e gli altri analoghi compensi relativi alla produzione o riproduzione di opere letterarie, drammatiche, musicali o artistiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente che ne è il beneficiario effettivo sono imponibili soltanto in detto altro Stato”.

Nel dettaglio, spiega come con la risoluzione n. 12/2004, ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda l’applicazione il distinguo tra i compensi derivanti dal diritto d’autore e quelli connessi all’esercizio del diritto d’autore. Per fare questo ha richiamato il commentario al modello di Convenzione Ocse, che fa una netta distinzione  tra i diritti corrisposti per le dirette radiotelevisive da quelli erogati in caso di registrazione dell’esecuzione e successiva distribuzione. E dunque analizzando i testi l’Agenzia delle entrate affermò che : “i compensi per diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore”, sono imponibili solo in Germania e sugli stessi non deve essere operata in Italia alcuna ritenuta alla fonte. Questo però quando si ha a che fare con la Germania. E dunque la stessa conclusione non può essere applicata anche al caso svizzero.

La convenzione contro le doppie imposizioni Italia- Svizzera prevede infatti come: “i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche – comprese le pellicole cinematografiche e  di registrazioni per le trasmissioni radiofoniche e televisive”. E dunque per questo motivo le royalties corrisposte all’artista svizzero sono da assoggettare ad un’imposta, anche in Italia, in misura non eccedente il 5% del loro ammontare lordo.

questo significa che per capire come funziona il trattamento fiscale dei diritti di autore di soggetti residenti in paese diversi dalla Germania si deve andare a trovare la risposta nella convezione contro le doppie imposizioni stipulata con la giurisdizione in questione. Non si possono applicare le soluzioni e le norme applicate ad un altro paese senza che ci sia un effettivo riscontro pratico.

 


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di Redazione We Wealth

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