Successioni transfrontaliere: quali diritti per gli eredi?

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Il regolamento dell’Ue semplifica la gestione delle successioni transfrontaliere

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Il diritto Ue prevede che ogni documento ufficiale relativo alla successione avrà valore anche al di fuori dei confini dello Stato membro in cui è stato emesso

In linea generale si occuperanno della successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro dell’Ue in cui il defunto ha avuto l’ultima residenza abituale

La successione transfrontaliera è una successione in cui
concorrono soggetti e beni appartenenti a diversi paesi.

Si configura questa fattispecie quando, ad
esempio, la persona deceduta viveva in uno Stato diverso da quello di origine
oppure possedeva beni in più Stati.

Ebbene, quando si tratta di successioni internazionali si ha
sempre a che fare con questioni particolarmente complesse, tanto dal punto di
vista normativo, quanto organizzativo.

E invero, proprio in ragione di ciò, una notevole
semplificazione è stata introdotta a seguito dell’approvazione del Regolamento
Ue n. 650/2012
che, per alcuni principali aspetti, ha permesso di armonizzare le
norme dei diversi Stati membri
sotto un unico quadro normativo. Ad esempio, a
norma del regolamento, alla successione verrà applicata solo una legge,
indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni. Inoltre, il certificato
successorio europeo
aiuta gli eredi a dimostrare la loro condizione di eredi in
tutti gli Stati membri dell’Ue.

Ma non è tutto. Attraverso il regolamento, vengono individuate
alcune regole che semplificano le procedure della successione. Ad esempio, in
caso di successione transnazionale, è previsto che potranno occuparsi di una
successione gli organi giurisdizionali, i notai, gli uffici del registro o
altre autorità amministrative, e ogni documento ufficiale avrà valore anche al
di fuori dei confini dello Stato membro in cui è stato emesso
.

In questi termini, regola generale è che si occuperanno
della successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro dell’Ue in cui
il defunto ha avuto l’ultima residenza abituale, che saranno chiamati a
decidere in merito alla successione di tutti i beni del defunto,
indipendentemente dal luogo in cui si trovano.

Se invece l’ultima residenza abituale del defunto era in uno
Stato extra-Ue gli organi giurisdizionali dello Stato membro dell’Ue in cui si
trovano i beni del defunto saranno responsabili della gestione dell’intera
successione. Questa circostanza consente di
garantire agli eredi la possibilità di sapere con certezza nei confronti di
quale autorità dovranno rivolgersi.

In genere gli eredi non possono scegliere lo Stato membro dell’Ue che
dovrà occuparsi della successione. Sarà loro concesso solo quando il testatore ha scelto quale legge da applicare alla propria successione, quella di uno Stato diverso dal Paese in cui ha avuto la sua ultima residenza abituale. 

Con riferimento al luogo in cui l’erede può accettare o rifiutare l’eredità, occorre distinguere caso per caso. In linea generale, nel caso in cui l’erede abbia la residenza abituale in uno
Stato membro dell’Ue diverso da quello in cui è gestita la successione, il
regolamento consente all’erede di accettare o rinunciare alla successione
dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato membro dell’Ue in cui risiede
abitualmente. In questo modo l’erede non è obbligato a recarsi nello Stato membro dell’Ue in cui è trattata la successione.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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