Successioni: il certificato successorio europeo è un atto pubblico

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L’Agenzia delle entrate chiarisce che il certificato successorio europeo, stabilito nel Regolamento europeo n. 650/2012 deve essere considerato come un atto pubblico

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Il certificato successorio europeo può essere rilasciato solo se lo richiede l’erede, il legatario l’esecutore testamentario e l’amministratore dell’eredità

Si richiede perché si ha la necessità di far riconoscere la propria qualità o di esercitare le proprie funzione in un qualsiasi stato dell’Ue

Il certificato successorio europeo va registrato per essere valido. Questa in sintesi la risposta che l’Agenzia delle entrate a dato ad un notaio che non riteneva il documento un atto pubblico.

Ma andiamo con ordine.

Il certificato successorio europeo è un documento non obbligatorio che serve per il perfezionamento di una successione e può essere rilasciato solo se lo richiede l’erede, il legatario l’esecutore testamentario e l’amministratore dell’eredità. Questi soggetti richiedono il certificato perché hanno la necessità di far riconoscere la propria qualità o di esercitare le proprie funzione in un qualsiasi stato dell’Ue. Una volta che si ha in mano questo documento allora si può andare nel paese europeo interessato senza la necessità di fare ulteriori procedimento speciali.
Da sottolineare come il documento deve essere redatto da un notaio, in modo da essere etichettato successivamente come atto pubblico. Questo dovrà essere registrato e il costo è pari a circa 200 euro.
L’Agenzia delle entrate specifica che il certificato successorio è un atto pubblico proprio perché un notaio le aveva mandato un quesito sostenendo il documento fosse esente dal tributo non trattandosi di un atto pubblico.
L’Amministrazione fiscale chiarisce invece che la convinzione del notaio era del tutto errata. E la risposta la si poteva trovare nella legge n.161/2014 all’articolo 32. In questo il legislatore italiano ha recepito l’adozione del certificato successorio europeo, presente all’interno del Regolamento n 650/2012. Questo “deve essere rilasciato da un notaio, in osservanza degli articoli da 62 a 73 del citato regolamento”. L’articolo 62 chiarisce come il certificato successorio europeo è rilasciato per essere utilizzato in un altro stato membro e produce gli effetti anche nello stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato”. A questo si aggiunge anche che il documento “produce i sui effetti in tutti gli stati membri senza che ci sia bisogno di altri procedimenti”.
L’Agenzia delle entrate sottolinea inoltre come lo stesso Regolamento europeo definisce cosa intende per atto pubblico: “qualsiasi documento in materia di successioni che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno stato membro e la cui autenticità: riguardi la firma e il contenuto dell’atto pubblico; nonché sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo stato membro di origine”.
E dunque se si prendono questi articoli, presenti all’interno del Regolamento europeo, e si aggiungono anche l’art.2699 e il 2700 del codice civile si può trovare la risposta al quesito del notaio. E infatti l’Amministrazione fiscale sottolinea come l’atto pubblico è un documento redatto, con le formalità richieste da un notaio e un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato”.

Il certificato successorio europeo deve essere redatto da un notaio su domanda delle parti interessati sotto la forma di atto pubblico. Questo porta alla conclusione che i presupposti del richiedente fossero sbagliati.


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di Redazione We Wealth

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