Stretta dell’Ue sulle società di comodo: cosa sono e cosa potrebbe cambiare

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Le società di comodo contribuiscono al consolidamento dell’elusione ed evasione fiscale. Queste, in quanto entità di copertura, consentono di mascherare i beneficiari effettivi e di dirigere flussi finanziari verso entità giurisdizioni a fiscalità agevolata

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Gli individui utilizzano le shell companies per occultare beni e immobili o per trasferire capitali in paesi a fiscalità agevolata

A partire dal 2024 potrebbe esserci un giro di vite sulle società di comodo

Una cd. shell company è una società che esiste solo sulla carta. Non c’è un ufficio di riferimento, non ci sono dipendenti. Certo, può avere un conto bancario attivo, come pure può detenere investimenti passivi; persino, proprietà. Ma lo scopo principale per il quale è costituita rimane principalmente quello di porre in essere pratiche fiscali dannose.

Queste società, in buona sostanza, il più delle volte sono costituite e impiegate per effettuare operazioni prive di sostanza economica – vale a dire, poste in essere con il solo fine di realizzare vantaggi fiscali indebiti – o per attuare pianificazioni fiscali aggressive, potenzialmente evasive, attraverso le quali, ad esempio, si scherma il beneficiario effettivo di beni o patrimoni.

Ebbene, nel prossimo futuro, per questo genere di società che, nei fatti, non esercitano attività economica effettiva, potrebbe profilarsi un orizzonte non particolarmente positivo.

È stata infatti presentata dalla Commissione europea la proposta di Direttiva n. 565/2021, attraverso la quale, per contrastare le pratiche di elusione fiscale, sono previste nuove regole e standard di trasparenza societaria.

Le nuove norme, che potrebbero entrare in vigore a partire dal 2024, daranno la possibilità alle relative autorità nazionali di valutare lo “stato” di trasparenza e compliance con le norme fiscali della società, analizzandole su tre livelli: in prima battuta, guardando al reddito ricavato (verificando, ad esempio, la fonte delle entrate complessive registrate negli ultimi due anni di imposta); in seconda istanza, prendendo in considerazione le attività estere da queste società poste in essere (ad esempio, verificando se la maggior parte del reddito discende da transazioni legate a giurisdizioni off-shore); infine, osservando i servizi di gestione e amministrazione aziendale. Sul punto, è rilevante se i servizi sono eseguiti per la maggior parte internamente oppure sono per lo più esternalizzati. 

Alla società che, a seguito di questa analisi, e a seguito di un successivo “substance test” dovesse risultare “di comodo” e priva di sostanza economica sarà impedito l’accesso a sgravi e benefici fiscali; come pure verranno disconosciuti i regimi di esenzione da ritenuta previsti per i dividendi, gli interessi e le royalties.

La Direttiva prevede poi delle conseguenze anche a carico dei soci delle asserite società di comodo: i redditi percepiti dalle società verrebbero imputati e attribuiti direttamente ai soci delle stesse, in relazione allo Stato di residenza di questi ultimi. Come se la società non esistesse. 

Alla società, ad ogni modo, verrebbe lasciata, secondo la proposta di Direttiva, la possibilità di fornire prova contraria, dimostrare – ad esempio – la genuinità delle scelte operate, quali esternalizzare i servizi aziendali o scegliere una determinata giurisdizione piuttosto che un’altra.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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