Società semplice, perché può essere usata a tutela del patrimonio immobiliare

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Nata come società agricola, è una società di persone che si costituisce per il mero godimento di beni e non prevede l’esercizio di attività commerciali. Ecco perché è un ottimo strumento per tutelare il patrimonio familiare. E in particolare quello immobiliare, allontanando il rischio di comproprietà sgradevoli. Ne abbiamo parlato con Francesco Frigeri, avvocato patrimonialista, socio dello studio Frigeri&Partners

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“La società semplice è una società di persone nata come società agricola, ma da alcuni anni declinata come società di mero godimento di beni, essendone esclusa, tramite questo tipo di veicolo societario, l’esercizio di un’attività commerciale”. A dirlo è Francesco Frigeri, avvocato patrimonialista, socio dello studio Frigeri&Partners. A cui abbiamo chiesto perché attraverso la costituzione di questo genere di società si può tutelare il patrimonio familiare, come per esempio quello immobiliare, “ma anche la liquidità – aggiunge Frigeri – per tutta una serie di aspetti che andremo a considerare”.

Una definizione di società semplice

Vale la pena prima definire in maniera precisa di cosa stiamo parlando. Innanzitutto, fin dall’atto di costituzione la società semplice prevede un iter molto più snello rispetto alle società di capitali. “La società semplice non richiede per la sua costituzione un capitale minimo come per le società di capitali e può venire a esistenza senza necessità di forme particolari, se non quella della scrittura privata, (anche non autenticata), salvo che per i beni conferiti non sia necessaria la pubblicità nei registri immobiliari”, precisa Frigeri.

Un veicolo a basso costo di gestione

I vantaggi sono diversi: “il primo è sicuramente quello di creare un veicolo a basso costo di gestione che ha una propria autonomia, seppure imperfetta, nel senso che, come in tutte le società di persone, la responsabilità dei soci, ancorché illimitata e solidale, è difficile che si possa generare perché essendo società di mero godimento, non svolgerà attività. D’altronde è pacifico che non possa fallire, come pure di conseguenza non possano fallire i soci in proprio”.

La quota è impignorabile

Il secondo beneficio è che il creditore particolare del socio non potrà pignorare la quota della società. “Come ha chiarito già da diversi anni la Cassazione le quote delle società di persone non possono essere espropriate finché dura la società a beneficio dei creditori particolari dei soci – spiega l’avvocato – ciò significa, che le società semplici proprietarie di immobili di famiglia possono essere una valida alternativa sul piano della protezione alla mera comproprietà di beni immobili intestati a persone fisiche, poiché, in questo caso, i debiti del singolo comproprietario non si possono ripercuotere sull’intero bene, attraverso il pignoramento della quota”.

Uno strumento per pianificare la successione

Ancora, un ulteriore plus sta nella possibilità di pianificare in maniera ottimale la successione, in quanto nelle società di persone vale la regola generale dell’intrasmissibilità della quota. “Lo prescrive l’articolo 2284 del Codice civile, che dispone che in caso di morte non sia possibile il trasferimento iure haereditatis della quota sociale.  Gli eredi del socio avranno diritto alla liquidazione del valore della quota, in quanto una volta accettata l’eredità diventeranno creditori della società ma questo, tuttavia, evita che si possano generare comproprietà non gradite, come, per contro, potrebbe accadere in caso di morte di comproprietari”.

Le criticità

Se i vantaggi sono evidenti, non bisogna sottovalutare le criticità. La principale, secondo Frigeri, comune a tutti i conferimenti in società, è la tassazione dell’atto attraverso il quale viene trasferito il bene immobile nel patrimonio della società, assoggettato all’imposta di registro del 9%. “Se questo è un male comune a tutte le operazioni di questo tipo – conclude l’avvocato – tipico di questo strumento è il fatto che in caso di locazione ai canoni/redditi, per quanto siano imputabili per trasparenza ai singoli soci, non si può applicare la cedolare secca.  In ogni caso, per riequilibrare gli pseudo svantaggi fiscali, occorre ricordare che nella vendita successiva dei beni dopo i 5 anni, non si genera plusvalenza”.


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di Laura Magna

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Giornalista professionista dal 2002, una laurea in Scienze della Comunicazione con una tesi sull’intelligenza artificiale e un master della Luiss in Giornalismo e Comunicazione di Impresa. Scrivo di macroeconomia, mercato italiano e globale, investimenti e risparmio gestito, storie di aziende. Ho lavorato per Il Mattino di Napoli; RaiNews24 e la Reuters a Roma; poi Borsa&Finanza, il Mondo e Plus24 a Milano. Oggi mi occupo del coordinamento del Magazine We Wealth (e di quello di tre figli tra infanzia e adolescenza). Collaboro anche con MF Milano Finanza.

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