Si può fare commercio dei beni archeologici?

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L’arte antica occupa una fetta non irrisoria delle aste internazionali. Questi scambi presentano spesso problematiche di provenienza: non è raro che uno Stato li blocchi. Ma l’archeologia può essere venduta? Che succede se ci si imbatte in un bene archeologico? Ne abbiamo parlato con il professor Manlio Frigo e l’avvocato Silvia Stabile del Focus Team Arte e beni culturali di BonelliErede

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Era il maggio 2018 e il governo greco costringeva Sotheby’s a ritirare da un’asta un cavallo bronzeo dell’ottavo secolo a.C. (stima: 150.000-250.000 dollari, dal 1973 nella collezione di Howard e Saretta Barnet) a causa della sua dubbia provenienza. La scultura risultava infatti acquistata da Robin Symes, mercante d’arte accusato di trafficare reperti archeologici. Con la sentenza del giugno 2020, la Corte Usa negava alla casa d’aste la possibilità di perseguire legalmente il governo greco, non potendo esser mosse accuse di natura legale (pretese di risarcimento, in questo caso) a un soggetto che non agisce per interessi commerciali.
«Non è raro che lotti di natura archeologica siano protagonisti di prestigiose vendite all’incanto», commenta l’avvocato Silvia Stabile, of counsel di BonelliErede. «I beni archeologici possono essere oggetto di transazione commerciale in via del tutto legale. Parlo naturalmente del collezionismo non sommerso, di quello che passa attraverso i canali ufficiali. Quando una casa d’aste pone in vendita un bene archeologico, effettua un’accurata due diligence, informandosi sulla provenienza, la storia, il titolo d’acquisto originario del bene, sul fatto che sia o meno presente in collezione da tempo immemore, come spesso accade per le raccolte di famiglie aristocratiche». Spesso infatti il patrimonio archeologico di matrice privata arriva al presente «attraverso numerosi passaggi generazionali», prosegue l’avvocato.

Ma non sempre è così. Anche in archeologia esiste il collezionismo giovane, quello formatosi grazie agli acquisti sul mercato. «E naturalmente anche in questi casi è necessario procedere a indagini approfondite, scoprire se il bene sia stato dichiarato o meno di eccezionale importanza archeologica, se la soprintendenza vi ha posto vincoli. Se l’oggetto non presenta criticità, può essere messo in vendita». Se però successivamente emergono recriminazioni da paesi ricchi di storia archeologica come per esempio Egitto, Grecia, Colombia, la stessa Italia, «lo Stato interviene nella vendita con diritto di prelazione».

Interviene il professor Manlio Frigo, of counsel BonelliErede. «Le convenzioni Unesco del 1970 e Unidroit del 1995 – complementari – colpiscono il fenomeno del traffico illecito di asset culturali, imponendo l’obbligo di restituzione dei beni sottratti dopo l’entrata in vigore delle convenzioni stesse e fornendo un quadro normativo di riferimento ai paesi che ne sono privi. Nella loro commerciabilità, «i beni culturali presentano delle criticità maggiori rispetto agli altri. Bisognerebbe sempre identificare quelli che sono stati oggetto di scavi clandestini da quelli oggetto di transazioni lecite. Nel caso italiano, fa da spartiacque la legge del 1909: tutto ciò che è stato rinvenuto successivamente, è di proprietà dello Stato».

Si può fare commercio dei beni archeologici?

Cavallo bronzeo, VIII secolo avanti Cristo, Grecia. Courtesy Sotheby’s

A tal proposito, il professore fa presente il cambio di orientamento della Corte di Cassazione. «Al momento, spetta al privato che si dichiari proprietario del bene archeologico l’onere di provare che lo scavo da cui proviene l’oggetto sia avvenuto prima del 1909. Fino a pochi anni fa però la stessa Cassazione dichiarava che doveva essere lo Stato a provarlo. Trattasi, come si dice, di “prova diabolica”». Ciò non toglie che anche in Italia vi siano beni di natura archeologica che possano circolare lecitamente, in virtù di «una stretta collaborazione fra case d’asta e Soprintendenza. Esiste inoltre un database consultabile prima di mettere in vendita un bene».

E se per caso ci si dovesse imbattere in un reperto, che cosa è consigliabile fare? La risposta degli avvocati è all’unisono: «E’ consigliabile non toccare i reperti e avvisare immediatamente la Soprintendenza». Inoltre, aggiunge l’avvocato Stabile, «fino a che la Soprintendenza non si muove, i ritrovatori sono per legge custodi dei beni rivenuti.

Per quanto riguarda le monete antiche, invece? Risponde il professor Manlio Frigo: «Sono trattate come beni archeologici solo se rinvenute effettivamente in degli scavi. Altrimenti, sono beni numismatici, soggetti ad altre regole. Sono protetti solo se presentano caratteri di rarità e di eccezionalità dal punto di vista numismatico e culturale».


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di Teresa Scarale

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Caporedattore Pleasure Asset. Giornalista professionista, garganica, è laureata in Discipline Economiche e Sociali presso l’Università Bocconi di Milano. Scrive di finanza, economia, mercati dell’arte e del lusso. In We Wealth dalla sua fondazione

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