Shell entity: la proposta di direttiva sulle società di comodo europee

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La proposta di direttiva sulle shell entity va attentamente monitorata perché la sua approvazione potrà avere ricadute importanti nella fiscalità dei cosiddetti private client

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Si è il chiuso il 6 aprile la consultazione pubblica relativa alla proposta di Direttiva del Consiglio che stabilisce norme per prevenire l’uso improprio di entità di comodo a fini fiscali e che modifica la direttiva 2011/16/Ue. La direttiva dovrebbe essere adottata dagli Stati membri entro il 30 giugno 2023, con l’obiettivo di applicare le relative disposizioni dal 1° gennaio 2024. La proposta fa seguito alla richiesta del Parlamento europeo di un’azione dell’Unione finalizzata al contrasto dell’uso improprio delle cosiddette shell entity (società di comodo).

La proposta va attentamente monitorata poiché la sua approvazione potrà avere  ricadute importanti nella fiscalità dei cosiddetti private client. Ciò in quanto l’individuazione delle shell entity passa attraverso taluni parametri tra cui, ad esempio, la presenza di passive income (ad esempio, interessi, royalty, dividendi, redditi immobiliari e finanche i redditi derivanti da criptovalute) superiori al 75% dei proventi complessivi o, ancora, la presenza di taluni asset (quali ad esempio, gli immobili) in uno Stato diverso da quello di residenza, nonché dall’outsourcing dell’attività amministrativa. È lecito quindi attendersi che taluni veicoli, tipicamente utilizzati nella pianificazione patrimoniale dei cosiddetti high-net-worth individual, quali le casseforti di famiglie e/o i trust e/o società schermo per la detenzione di asset finanziari e immobiliari, potrebbero soddisfare i parametri sopra indicati.

In tal caso le società saranno obbligate a indicare nella propria dichiarazione dei redditi taluni “indicatori di sostanza”, quali i locali utilizzati, la presenza di almeno un conto bancario attivo nell’Unione e la presenza di amministratori e/o dipendenti con reale potere gestorio (ad esempio, uno dei parametri previsti è costituito dalla residenza fiscale di almeno un amministratore in un luogo fisico la cui distanza dalla sede della società risulti compatibile con l’espletamento le funzioni di amministratore stesso).

In mancanza di uno dei suddetti parametri, la società sarà presuntivamente considerata una shell entity costituita a fini elusivi. È comunque ammessa la prova contraria e l’entità potrà addurre valide ragioni commerciali sottese alla costituzione della stessa, oltre alla dimostrazione dell’assenza di un vantaggio fiscale (individuale e di gruppo). Laddove l’entità non sia in grado di vincere tale presunzione, la proposta di direttiva prevede talune conseguenze, per lo più legate alla perdita dei benefici fiscali ottenuti, o che potrebbe essere ottenuti, in base agli accordi o alle convenzioni in vigore nello Stato membro dell’impresa o alle pertinenti direttive dell’Ue, in particolare la direttiva 2011/96/Ue del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi e la direttiva 2003/49/Ce del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

Sono previste, in alcuni casi, ulteriori conseguenze per i soci della shell entity: ad esempio, l’imputazione del reddito al socio della società di comodo qualora lo stesso risieda nello Stato in cui è residente il socio della società di comodo, ritenendo quest’ultima meramente interposta.
Inoltre, viene altresì previsto che lo Stato membro di residenza fiscale della shell entity rifiuti il rilascio del certificato di residenza fiscale o, in caso contrario, ne disponga il rilascio riportando sul certificato la natura di società di comodo dell’entità richiedente, affinché quest’ultima non possa invocare i vantaggi convenzionali e unionali previsti dalla sopra citate direttive.

La proposta prevede, inoltre, la modifica della Direttiva 2011/16/Ue, al fine di rendere accessibili a tutti gli Stati membri le informazioni sulle entità di comodo in qualsiasi momento e senza bisogno di ricorrere a una specifica richiesta di informazioni.

(Articolo scritto in collaborazione con Mario Tenore, Pirola Pennuto Zei & Associati)


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di Luca Valdameri

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Dottore commercialista e partner dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, è specializzato in consulenza fiscale e societaria, in diritto tributario e in materia contabile. Si occupa di assistenza e pianificazione fiscale di famiglie, persone fisiche e dipendenti di società multinazionali (expatriates). Significativa esperienza in convenzioni contro le doppie imposizioni, stock option ed equity plans, trust, personal service companies e social security agreement.

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