Scioglimento contratto per mutuo consenso: effetti sulla tassazione

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Con il mutuo consenso le parti volontariamente concludono un nuovo contratto di natura solutoria e liberatoria, con contenuto uguale e contrario a quello del contratto originario

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Le parti possono liberamente scegliere di sciogliere il rapporto contrattuale indipendentemente da eventuali fatti o circostanze sopravvenute

Il mutuo dissenso è occasione del manifestarsi della stessa capacità contributiva espressa da un contratto a parti inverse

Lo scioglimento del rapporto contrattuale per “mutuo consenso” rientra nella più vasta categoria degli eventi risolutivi del contratto.

Scioglimento per mutuo consenso: di che si tratta?

L’art. 1372 del codice civile recita che il contratto ha forza di legge tra le parti. Esso non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

La risoluzione per mutuo consenso è espressione della libertà negoziale delle parti che così come hanno deciso di impegnarsi siglando un patto così possono, al contrario, scegliere di interromperne ogni effetto; anche indipendentemente da eventuali fatti o circostanze sopravvenute, impeditive o modificative dell’attuazione dell’originario regolamento di interessi.

Si potrebbe affermare, come ha chiarito la Corte di Cassazione, e come ripreso nella recente risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate, n. 403 del 2022, che con il mutuo consenso le parti volontariamente concludono un nuovo contratto di natura solutoria e liberatoria, con contenuto uguale e contrario a quello del contratto originario.

Scioglimento per mutuo consenso: quale trattamento tributario?

Ciò considerato, occorre prendere in considerazione le conseguenze di natura tributaria determinate dallo scioglimento del contratto per reciproca volontà delle parti.

Come messo in evidenza dalla risposta a interpello appena menzionata, con riferimento al trattamento tributario applicabile allo scioglimento del contratto per mutuo consenso, si osserva che:

  • ai fini dell’imposta di registro, la risoluzione del contratto è soggetta all’imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto;
  • se è previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l’imposta proporzionale;
  • in ogni altro caso l’imposta è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della determinazione dell’imposta proporzionale, l’eventuale corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle prestazioni stesse.

Ai fini fiscali se ne ricava che occorre distinguere l’ipotesi in cui è presente una clausola risolutiva espressa – contestuale al contratto – dall’ipotesi in cui le parti, mediante autonoma espressione negoziale, optino per la risoluzione del medesimo contratto originario.

Nel primo caso, si applicherà l’imposta proporzionale solo se per la risoluzione è previsto un corrispettivo e solo sull’ammontare di quest’ultimo. Nel secondo caso, si applicherà l’imposta in misura fissa.

Il principio della Cassazione

Secondo i giudici di legittimità, come ripreso dalla risposta a interpello n. 403 del 2022, il mutuo dissenso è “occasione del manifestarsi della stessa capacità contributiva espressa da un contratto a parti inverse (retrocontratto), talché, al di là dell’eccezione che il legislatore ha ritenuto di stabilire con il disposto dell’art. 28 (…) il mutuo dissenso deve essere assoggettato, ai sensi del secondo comma di questo articolo, all’imposta stabilita per il contratto base” (ordinanza del 5 ottobre 2018, n. 24506).

Il caso di specie

In forza di questi argomenti, l’Agenzia delle entrate, con riferimento al caso di specie oggetto di interpello, relativo alla reciproca intenzione delle parti di risolvere il contratto preliminare (più in particolare, trattasi dell’incontro di volontà degli eredi della promissaria acquirente di non stipulare la compravendita e della promittente venditrice di risolvere il preliminare) ha ritenuto che lo stipulando atto di risoluzione per mutuo consenso del contratto preliminare sia soggetto all’applicazione l’imposta di registro proporzionale.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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