Rottamazione quater: le ultime dell’Agenzia

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I carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere oggetto di definizione agevolata attraverso la c.d. rottamazione quater

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Per la rottamazione quater non sono ammesse compensazioni con crediti fiscali

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente

Con la recente risposta a interpello, n. 372 del 2023, l’Agenzia delle entrate fa il punto sulla disciplina della definizione agevolata, c.d. rottamazione quater, soffermando l’attenzione sulle modalità di versamento.

L’Agenzia specifica che per la rottamazione quater non sono ammesse compensazioni con crediti fiscali e, a differenza della precedente definizione agevolata delle cartelle (la rottamazione ter), neanche con crediti commerciali vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

In questo modo, l’Agenzia ha escluso, rispondendo alla richiesta dell’istante, la possibilità di pagare il debito fiscale solo dopo e a fronte dell’applicazione degli sconti previsti dalla rottamazione quater, non facendo valere il credito del contribuente che avrebbe permesso di saldare l’intero debito fiscale tramite compensazione.

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La definizione agevolata dei carichi fiscali

I carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere oggetto di definizione agevolata attraverso la c.d. rottamazione quater.

I debiti in parola possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il pagamento delle somme

Il pagamento delle  somme  è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Le modalità di versamento

Il pagamento delle somme  dovute per la definizione può essere effettuato: 

  • mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione
  • mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione
  • presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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