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Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale interpretazione sarebbe in linea con la sentenza della Corte Costituzionale 120/2020 laddove si è affermato che la finalità perseguita dal regime di esenzione è quella di tutelare la continuità dell’attività produttiva. Su tali basi, l’Agenzia conclude che nel caso in esame non sarebbe possibile beneficiare dell’esenzione posto che l’unico asset della società oggetto di donazione era una partecipazione in una società operativa di cui l’istante non aveva, così come non avrebbero avuto i figli, il controllo.
Questa interpretazione restrittiva non è condivisibile. Innanzitutto, essa subordina l’applicazione del regime di esenzione all’esistenza di un requisito di cui non vi è traccia nella normativa di riferimento (ciò che è richiesto è esclusivamente il trasferimento di una partecipazione di controllo in una società di capitali, essendo invece omesso qualsiasi riferimento da parte del legislatore alla composizione dell’attivo patrimoniale della stessa società). Inoltre, la risposta è frutto di una lettura arbitraria della citata sentenza della Corte Costituzionale, la quale aveva a oggetto un tema del tutto diverso.
In quella sede, i giudici erano infatti stati chiamati a pronunciarsi (negandola) sulla possibilità di ampliare l’ambito applicativo del regime di esenzione ad una donazione intervenuta a favore del coniuge del donante prima che la Legge di Bilancio 2008 estendesse la portata del suddetto regime anche a quel caso. È evidente la differenza: la Corte Costituzionale ha negato l’estensione del perimetro applicativo del regime di esenzione a una fattispecie non prevista, mentre l’Agenzia delle Entrate mira a restringerne il campo di applicazione invocando un requisito assente nel dato normativo.
Ciò che più conta, la Corte Costituzionale esamina la ratio della Raccomandazione 94/1069/CE della Commissione europea sulla successione nelle pmi e non si confronta con la lettera della norma che è inequivocabile. Peraltro, se si dovesse dare adeguata valenza alle affermazioni contenute nella sentenza, si dovrebbe altresì escludere il regime di esenzione per la donazione di partecipazioni in società che non siano piccole/medie imprese, travolgendo anche su questo punto quanto chiaramente scritto nella norma domestica che può legittimamente discostarsi, anche ampliandolo, dal contenuto della Raccomandazione.

