Riduzione delle disposizioni testamentarie: ecco i criteri da seguire

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Come può disporre il testatore che, in caso di riduzione, una disposizione testamentaria sia ridotta dopo tutte le altre? Ecco cosa prevede la legge

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Il coniuge, i discendenti e, in loro mancanza, gli ascendenti del defunto hanno diritto a una quota di eredità o altri diritti sulla successione. Costoro vengono chiamati “eredi necessari” o “legittimari”. Il legittimario che riceve, tramite la successione e le donazioni fatte in vita dal de cuius, meno della propria quota di legittima, può intentare l’azione di riduzione: essa è volta a rendere inefficaci nei confronti del legittimario leso dapprima le disposizioni testamentarie lesive, e dopo di queste – qualora la loro inefficacia non fosse sufficiente a eliminare la lesione del legittimario – anche le donazioni fatte in via dal de cuius. 

Cosa prevede l’articolo 558 del codice civile 

L’art. 558 del codice civile indica il modo di riduzione delle disposizioni testamentarie. 

Al primo comma stabilisce che le medesime si riducono proporzionalmente, senza distinzione tra eredi e legatari. Questa norma è espressione del principio di “proporzionalità”, e mira a conservare, in ipotesi di riduzione, la medesima proporzione di valore voluta dal de cuius.

Al secondo comma, però, detto articolo concede al testatore la possibilità di dichiarare che una disposizione testamentaria debba avere effetto a preferenza delle altre: in questo caso, la disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre disposizioni non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari. Nonostante la lettera dell’articolo in commento si riferisca a “una” disposizione testamentaria, è pacifico in dottrina e giurisprudenza che la preferenza possa essere accordata anche a più di una disposizione testamentaria. Questa norma rappresenta una deroga al principio di proporzionalità sopra menzionato, che si giustifica con il favore che il legislatore accorda alla volontà del testatore nella disposizione delle sue ultime volontà. 

Come deve essere manifestata la disposizione di preferenza

È discusso in dottrina se tale disposizione di preferenza debba essere manifestata in maniera espressa, oppure possa essere implicitamente desunta dalle volontà testamentarie. La giurisprudenza che si è occupata della questione, pur risalente, ha comunque ritenuto che la preferenza possa essere anche accordata tacitamente, desumibile anche dal solo complesso delle espressioni usate nel testamento (ma non può, secondo la stessa giurisprudenza, desumersi dai motivi dell’assegnazione del legato). È poi pacifico che la preferenza debba essere accordata in una scheda testamentaria, e non già in un atto tra vivi.

I criteri da seguire per la riduzione delle disposizioni testamentarie 

Peraltro, in aggiunta alla preferenza accordata a una singola disposizione, si ritiene che il testatore possa dettare un criterio diverso da seguire per la riduzione delle disposizioni testamentarie: per esempio, disposti tre legati, il testatore anziché accordare preferenza ad uno specifico dei tre, può disporre che il primo si riduca fino a un quarto, il secondo fino a metà, e il terzo fino a tre quarti.

Nonostante tutto, è bene precisare che la preferenza accordata (o il criterio dettato) dal testatore non possa comunque pregiudicare i legittimari, e pertanto qualora gli stessi risultassero ancora lesi dopo aver seguito il criterio del testatore, potranno agire in riduzione anche contro la volontà del testatore. La volontà testamentaria trova infatti limite nella tutela accordata dalla legge ai legittimari, che si applica anche contro le disposizioni del testatore, che non può pregiudicare i legittimari disponendo oltre la disponibile (pena il diritto di agire in riduzione da parte dei legittimari, rendendo inefficaci le disposizioni testamentarie in esito a vittorioso esperimento della relativa azione).

Si precisa che l’art. 558, comma 2 c.c. si applica esclusivamente alle disposizioni testamentarie, e non alle donazioni: il testatore infatti non può disporre nel testamento che una disposizione testamentaria debba essere ridotta solo in esito alla riduzione delle altre disposizioni testamentarie e delle donazioni, in quanto per queste ultime vige il principio generale di irrevocabilità.

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di Maria Cristiana Felisi

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Maria Cristiana Felisi è Of Counsel di Maisto e Associati. Ha sviluppato una particolare competenza nella consulenza ai clienti su aspetti di diritto privato e di famiglia, tra cui il diritto delle successioni, i trust, le fondazioni, la pianificazione successoria, real estate, societario e relativo contenzioso. È una mediatrice professionale per le imprese, un Family Officer qualificato in Italia e membro dell’International Bar Association (IBA). E’ iscritta all’albo degli avvocati di Milano dal 1992 ed è patrocinatrice davanti alla Corte di Cassazione e ad altre giurisdizioni superiori.

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