Le retribuzioni convenzionali: implicazioni fiscali per chi opera dall’estero

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Le retribuzioni convenzionali sono rivolte ai lavoratori che pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia

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È esclusa l’applicazione delle retribuzioni convenzionali ove l’attività svolta dal lavoratore non rientri in quelle previste dal decreto annuale del Ministero del Lavoro

Ai fini dell’applicazione delle retribuzioni convenzionali è richiesto che l’attività si prestata come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro dipendente

Come noto, il reddito del lavoratore che presti, continuativamente, lavoro all’estero, in deroga alla disciplina ordinaria in materia di reddito di lavoro dipendente, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali, definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Ai fini dell’applicazione delle retribuzioni convenzionali è richiesto che l’attività sia prestata come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro dipendente e che il lavoratore abbia soggiornato all’estero per almeno 183 giorni nell’arco di 12 mesi.
Le retribuzioni convenzionali sono aggiornate ogni anno, entro il 31 gennaio, e sono determinate con riferimento, e comunque in misura non inferiore, al trattamento economico minimo previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei.

In buona sostanza, la retribuzione convenzionale, che è rivolta ai lavoratori che pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Tuir, comporta che il reddito derivante dal lavoro dipendente prestato all’estero sia assoggettato a tassazione assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale fissata dal predetto decreto dell’attuale Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza tener conto della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore.

Più nel dettaglio, la disciplina fiscale di cui all’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir trova applicazione a determinate condizioni, quali, ad esempio, che: il lavoratore operante all’estero sia inquadrato in una delle categorie per le quali è fissata la retribuzione convenzionale; presti l’attività lavorativa con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità; l’attività lavorativa svolta all’estero costituisca l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l’esecuzione della prestazione lavorativa sia integralmente svolta all’estero; il lavoratore nell’arco di dodici mesi soggiorni nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.

In particolare, per l’applicazione della retribuzione convenzionale forfetaria è necessaria la presenza di un contratto di lavoro che preveda l’esecuzione continuativa ed esclusiva della prestazione all’estero, e che l’attività, conseguentemente, non sia accessoria o strumentale rispetto a quella svolta in Italia e limitata ad un incarico specifico.

Oltre ai requisiti sopra richiamati, e relativi alla continuità ed esclusività del rapporto di lavoro nonché al periodo minimo di soggiorno, come osserva l’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 54 del 2022, è necessario che il soggetto che presta la propria attività lavorativa all’estero sia inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa le retribuzioni convenzionali, previste esclusivamente per il settore privato.

Pertanto, l’assenza del settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente costituisce motivo ostativo all’applicazione del regime.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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