Residenza fiscale: il lavoro prevale sul centro degli affetti?

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La Cassazione sembra sancire questa rilevanza. Resta da capire se l’interpretazione sia ancora valida in un contesto di smart working e di fluidità dei luoghi di lavoro

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Per molti anni l’orientamento consolidato della giurisprudenza ha individuato nella sfera affettiva e familiare l’elemento decisivo per stabilire il “centro degli interessi” e quindi il luogo della residenza fiscale di una persona.
Con la recente sentenza 11620 del 4 maggio 2021 la Corte di Cassazione sembra invece aver intrapreso un cambio di rotta affermando la prevalenza della sfera economica e patrimoniale rispetto a quella affettiva e familiare.
La vicenda che la Corte di Cassazione è stata chiamata a risolvere trae origine dall’impugnazione di un atto di contestazione delle sanzioni per omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi notificato a un contribuente che secondo l’Agenzia delle Entrate, sebbene regolarmente iscritto nell’anagrafe della popolazione residente all’estero e con dimora abituale alle Isole Canarie sarebbe stato in realtà fiscalmente residente in Italia. Entrambe le Commissioni Tributarie di primo e secondo grado accoglievano la tesi del contribuente avendo costui dimostrato di aver stabilito il centro dei propri affari e interessi sin dall’inizio degli anni novanta alle Isole Canarie ove aveva vissuto in una villa di proprietà dapprima insieme al marito e, dopo la separazione, insieme a una delle figlie.

Ribaltando il verdetto dei primi due gradi del giudizio la Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate affermando che il criterio di identificazione del domicilio rilevante per la determinazione della residenza fiscale di una persona fisica “va individuato in relazione alla gestione degli interessi e degli affari economico-patrimoniali, prioritariamente rispetto al luogo delle relazioni affettive e familiari”.

Sulla base di tale principio la Corte di Cassazione ha quindi deciso di cassare con rinvio la sentenza di secondo grado per avere omesso di valutare alcuni elementi attinenti alla sfera patrimoniale ed economica del contribuente quali, in particolare, l’assunzione del ruolo di guardiano di un trust, di legale rappresentante di una azienda agricola e di membro del consiglio di amministrazione di una società, tutti enti fiscalmente residenti in Italia, nonché l’apertura di alcuni conti correnti in Italia. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “la valutazione congiunta di tali elementi potrebbe essere idonea a ritenere stabilito in Italia il domicilio del contribuente ai fini dell’art. 2 Tuir, comma 2, indipendentemente dalla iscrizione anagrafica del controricorrente” alle Isole Canarie. La sentenza della Corte di Cassazione riveste sicuramente una notevole importanza fornendo un criterio interpretativo da te-nere in considerazione nell’ambito di tutte quelle situazioni che coinvolgono soggetti con interessi economico-patrimoniali e affettivi-familiari stabiliti in luoghi differenti.

Tuttavia, la determinazione della residenza fiscale di una persona fisica non può prescindere da un’analisi case-by-case il cui accertamento continuerà certamente a formare oggetto di molteplici controversie tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, anche considerando che lo stesso prende le mosse da una “auto-valutazione” del soggetto interessato e non può formare oggetto di un interpello preventivo.

In tal senso, difatti, l’Amministrazione finanziaria ha chiaramente affermato che l’accertamento dei requisiti per la qualificazione dei soggetti fiscalmente residenti in Italia è questione di mero fatto che può essere risolta dall’Amministrazione finanziaria solo in sede di accertamento e non di interpello interpretativo.

Resta peraltro da domandarsi se questo “cambio di rotta”, che sembra sancire una rilevanza primaria al luogo della sfera lavorativa ed economico-patrimoniale, sia effettivamente attuale anche in un contesto di smart working e di fluidità dei luoghi di lavoro che, almeno in alcuni settori, potrebbero diventare la “nuova normalità”.

Articolo scritto con Andrea Gallizioli, junior partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici
e Paolo Giuriani, associate dello studio

(Articolo tratto dal magazine We Wealth di luglio-agosto 2021)


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di Paolo Ludovici

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Ha fondato L&P – Ludovici Piccone & Partners nel novembre 2014. È specializzato su tutte le aree del diritto tributario in particolare sui temi di pianificazione dei patrimoni personali e dei trust. È membro della commissione Tax and Legal in AIFI (Associazione Italiana del Private Equity e del Venture Capital), della commissione Normativa in AIPB (Associazione Italiana Private Banking) e di STEP (Society of Trust and Estate Practitioners).

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