Residenza fiscale delle persone fisiche: gli ultimi orientamenti giurisprudenziali

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Le nozioni di domicilio e residenza sono mutuate dalla disciplina civilistica che identifica nel primo la sede principale degli affari e interessi personali e nel secondo, invece, il luogo di dimora abituale. Approfondiamo il tema

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Il d.p.r. 917/1986 (“Tuir”), prevede che le persone fisiche residenti in Italia sono assoggettate ad Irpef in relazione a tutti i loro redditi, ovunque prodotti (i.e. in Italia e all’estero). 

Le persone fisiche non residenti in Italia, invece, sono soggette ad Irpef esclusivamente con riferimento a quei redditi che si considerano prodotti in Italia. Stabilire, dunque, se una persona fisica si consideri o meno residente in Italia è dirimente ai fini della corretta individuazione dei redditi da tassare in Italia. 

Le ultime pronunce della Giurisprudenza di legittimità sembrano aver consolidato un orientamento preciso.
L’art 2 del Tuir, al comma 2, prevede che siano considerate fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta: 

(i) risultino iscritte nelle anagrafi della popolazione residente; oppure 

(ii) abbiano in Italia il domicilio; oppure 

(iii) abbiano in Italia la residenza. 

Le nozioni di domicilio e residenza sono mutuate dalla disciplina civilistica che identifica nel primo la sede principale degli affari e interessi personali e nel secondo, invece, il luogo di dimora abituale. Le condizioni sub (i), (ii) e (iii) sopra riportate sono tra loro alternative, pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che una persona fisica sia considerata, ai fini delle imposte sui redditi, residente in Italia. 

La verifica del requisito dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente si esaurisce nella constatazione del mero elemento “formale”, senza possibilità di prova contraria. La conseguenza è che una persona fisica trasferitasi all’estero che non si sia cancellata dall’anagrafe delle persone residenti continuerà ad essere considerata residente – per “presunzione assoluta” – in Italia.

Il criterio del domicilio, invece, deve essere riscontrato andando a ricercare la volontà del contribuente di determinare un certo luogo come la sede principale dei propri affari ed interessi. Esso, pertanto, si fonda su presupposti immateriali, indipendenti dalla presenza fisica di una persona, la cui individuazione richiede all’interprete una complicata valutazione d’insieme di una serie di elementi non codificati ed afferenti ad aspetti patrimoniali, economici, morali, sociali e familiari.

Infine, l’individuazione della residenza di una persona fisica mira a determinare il luogo in cui la predetta persona ha stabilito – abitualmente e volontariamente – la propria dimora. Tale criterio, dunque, si caratterizza per l’elemento oggettivo della permanenza e per l’elemento soggettivo dell’intenzione di abitare stabilmente in quel luogo. 

Orbene, mentre l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente e (in parte) la residenza sono, come regola generale, elementi agevolmente riscontrabili, il domicilio è, per sua natura, soggetto all’accertamento di molteplici elementi di fattuali, in quanto – essenzialmente – legato ad una situazione che prescinde dalla presenza fisica del soggetto in Italia. 

Proprio rispetto al luogo in cui si considera stabilito il domicilio della persona, l’Amministrazione finanziaria ha più volte ribadito come si debba dare prevalenza al luogo in cui “sussistano” gli elementi fattuali di natura familiare ed affettiva (e.g. il luogo in cui risiede la propria famiglia) e non, invece, quelli di natura economico-patrimoniale. 

La Giurisprudenza di legittimità, invece, sebbene in un primo momento abbia assunto un orientamento conforme a quello espresso dall’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 2015 (e.g. sentenze nn. 6501/2015, 32992/2018, 34202/2019, 5642/2020, 11620/2021, 15314/2021 e 18702/2021) ha, di fatto, bruscamente cambiato rotta affermando che ai fini dell’individuazione del domicilio della persona debba essere data prevalenza alla presenza degli interessi economici; in base a tale nuovo indirizzo i legami familiari e affettivi, al più, possono rilevare solo unitamente ad altri criteri/fattori comprovanti uno stretto collegamento con territorio. 

Tale orientamento parrebbe, ormai, pacificamente consolidato e si attende, pertanto, un imminente recepimento da parte della prassi dell’Amministrazione Finanziaria.

(Articolo scritto in collaborazione con Matteo Esposito,
di Lca Studio Legale)


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di Roberto Pellizzari

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Roberto è socio dello Studio e membro del dipartimento tax. Si occupa prevalentemente di fiscalità d’impresa, in ambito domestico e internazionale. Ha maturato una significativa esperienza nell’assistenza a società in materia di fiscalità finanziaria e connessa alle operazioni di M&A e real estate.

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