Residente all’estero: attenzione alla detrazione figli

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Può un italiano residente all’estero chiedere in Italia la detrazione per i figli a carico? Sì se il reddito prodotto nel Paese rappresenta almeno il 75%

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Un italiano residente all’estero da diverso tempo ha chiesto all’Agenzia delle entrate italiana se gli spettasse la detrazione per i figli a carico dato che ha del reddito che viene prodotto anche in Italia

L’Agenzia delle entrate ricorda diverse discipline e tra queste anche il regime dei non residenti “Schumacker del 2014”

Sì alla detrazione per i figli a carico solo se il reddito prodotto in Italia è pari al 75%. Questa la risposta dell’Agenzia delle entrate ad una richiesta fatta da un contribuente residente all’estero che voleva ottenere la detrazione per i figli che ha a carico, anche in Italia.

Il caso

Un italiano residente all’estero da diverso tempo ha chiesto all’Agenzia delle entrate italiana se gli spettasse la detrazione per i figli a carico dato che ha del reddito che viene prodotto anche in Italia. Nel dettaglio il contribuente ha in essere dei canoni di locazione immobiliare, che dunque gli producono del reddito in Italia.  Facendo leva su questo aspetto è stata dunque avanzata la richiesta all’Amministrazione fiscale.

La risposta

Per prima cosa l’Agenzia delle entrate ricorda la disciplina prevista per le persone fisiche non residenti. Questo carattere si assume solo quando non si risulta più essere iscritti all’anagrafe della popolazione residente  e non si abbia né la residenza né il domicilio in Italia (art 2 Tuir). Dopo aver chiarito questa caratteristica passa all’articolo 3 del Tuir che prevede come per le persone residenti in Italia l’imposta si applica sull’insieme dei redditi percepiti, indipendentemente da dove questi siano prodotti.  Chi invece risulta non residente avrà un’imposta che si applica solo sui redditi prodotti in Italia.

L’Agenzia prosegue poi spiegando come se il soggetto è in grado di provare l’assenza delle tre citate condizioni previste dall’articolo 2 del Tuir, allora dovrà essere considerato fiscalmente non residente nel nostro Paese. E in base agli articoli 2 e 3 del Tuir sarà un soggetti passivi Irpef e il relativo reddito complessivo sarà formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello stato.

Ma non finisce qua perché l’Amministrazione ricorda anche come in base all’articolo 24 del Tuir, in materia di determinazione dell’imposta dovuta dai soggetti fiscalmente non residenti, si prevede che nei confronti dei soggetti non residenti l’imposta si applica sul reddito complessivo, che è costituito dai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato e sui redditi tassati separatamente, salvo quanto disposto dai successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo.

Il comma 3 indica quali sono le detrazioni che possono essere scomputate dall’imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti. Tra queste rientrano le detrazioni per carichi di famiglia, tra cui sono ricomprese quelle per figli a carico. Ne consegue che il soggetto non può usufruire di tale ultima forma di detrazione.

Nonostante la risposta negativa, c’è però ancora uno spiraglio. Dal 2014 è stato  infatti introdotto il comma 3-bis che, in presenza di determinati presupposti, consente al contribuente estero di liquidare le imposte sui redditi in maniera del tutto analoga, sotto questo profilo, ad un soggetto residente (il cosiddetto regime “non residenti Schumacker”).


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di Giorgia Pacione Di Bello

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