Regime degli impatriati: i benefici valgono anche in smart working

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Un soggetto che dall’Italia, in smart working, presta servizio per una società estera, può beneficiare del regime previsto per i lavoratori impatriati se risultano integrati i presupposti richiesti dalla norma

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I benefici fiscali previsti per i lavoratori impatriati sono accessibili anche a coloro che trasferiscono la propria residenza in Italia pur mantenendo un rapporto di lavoro dipendente con una società straniera che opera all’estero

Per godere delle agevolazioni fiscali previste dal regime speciale per gli impatriati è sufficiente, a certe condizioni, che il soggetto interessato si sia soltanto trasferito da un luogo all’altro, mantenendo inalterato il rapporto di lavoro con il datore estero

L’Agenzia delle entrate torna sulla questione che attiene alle agevolazioni fiscali previste dal regime degli impatriati, disciplinata dall’art. 16 del Dlgs. 147/2015.

Più nel dettaglio, con la risposta a interpello n. 596 del 16 settembre 2021, rende chiarimenti sulla possibilità – o meno – di beneficiare del regime in esame anche nel caso di rimpatrio nel territorio dello Stato di un soggetto italiano che, dall’Italia continua a svolgere, in remoto, attività lavorativa per un’azienda estera.

Altrimenti detto, la questione sollevata dal contribuente e sottoposta al vaglio dell’Agenzia delle entrate, concerne l’ipotesi (sempre più frequente a partire dal 2020) di rientro di un soggetto che, grazie allo smart working, lavora in Italia mantenendo un rapporto di lavoro alle dipendenze di un’azienda straniera; per la quale prima lavorava in presenza.
Ebbene, molto coerentemente, l’Agenzia delle entrate nel caso di specie ha ritenuto integrati i presupposti per beneficiare del regime di vantaggio previsto per gli impatriati, stante il fatto che la norma di riferimento (art. 16 Dlgs. 147/2015), prevede come requisito essenziale il trasferimento di residenza e lo svolgimento del lavoro in modo prevalente nel territorio dello Stato.

In questi termini, a nulla osta il fatto che il soggetto – effettivamente rimpatriato – svolga il lavoro per un’azienda estera o per un committente straniero.

Ciò che rileva è che l’esercizio della mansione venga effettuato in Italia.

Pertanto, lo smart working diviene uno strumento valido attraverso cui godere del regime per gli impatriati che, occorre ricordare, prevede per i lavoratori che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia, la possibilità di beneficiare di un abbattimento dell’imponibile al 70%.

Abbattimento che può diventare del 90% se il soggetto interessato trasferisce la residenza nelle regioni meno competitive, quali Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Nel caso in questione, il soggetto interessato a beneficiare del regime previsto per gli impatriati era un soggetto trasferitosi negli Stati Uniti a partire dal 2013 alle dipendenze di un’azienda Usa, che però nei primi mesi del 2021 ha ottenuto, all’interno del contratto di lavoro, la possibilità di lavorare in remoto dall’Italia.

La questione sollevata, e dunque la risposta offerta dall’Agenzia, non è di poco conto, in quanto è sempre più frequente che soggetti alle dipendenze di aziende estere, grazie allo smart working, riescono a trasferirsi in Italia.

E invero, l’Agenzia ha ritenuto che per beneficiare del regime non è importante che vi sia un cambio del datore e dell’attività lavorativa. Ciò che conta è che vi sia una discontinuità geografica. Ai fini del beneficio, altrimenti detto, è indifferente che il soggetto si sia soltanto trasferito da un luogo all’altro mantenendo inalterato il rapporto di lavoro con il datore estero.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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