Quando la documentazione extracontabile è sinonimo di contabilità in nero

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L’esistenza della contabilità in nero può essere desunta a carico del contribuente dall’analisi degli appunti personali o block notes

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È legittimo l’avviso di accertamento fondato sulle discordanze tra il fatturato attivo acquisito in verifica e quanto dedotto dalla documentazione extracontabile rinvenuta in sede di accertamento

Se il contribuente non fornisce idonea prova atta ad escludere l’esistenza di una contabilità in nero si consolidano gli elementi indiziari raccolti nei suoi confronti dall’amministrazione finanziaria

Appunti presi su block notes, post-it, calendari, possono essere sufficienti a mettere in discussione scritture e registri contabili e, conseguentemente, a giustificare la contestazione da parte dell’amministrazione finanziaria di maggiore imponibile occultato? La risposta è .
Altrimenti detto, la documentazione reperita presso il contribuente, quand’anche si riduce in annotazioni personali, costituisce elemento probatorio, ancorché meramente presuntivo, utilmente valutabile in sede di accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate.
Per tale ragione, l’autorità finanziaria se nel corso di una verifica si imbatte in detti documenti, può elevarli a prova dell’esistenza di un fatturato sommerso e sarà poi onere del contribuente fornire la prova contraria, dimostrando la non inerenza delle operazioni riscontrate nella documentazione extracontabile rispetto al reddito dichiarato.

Secondo questo assunto, ad avviso della Commissione tributaria regionale per la Sicilia, così come motivato nella sentenza del 8 ottobre 2021, n. 8867/5, deve considerarsi legittimo l’avviso di accertamento notificato nei confronti di un contribuente – atto con il quale l’Agenzia delle entrate dopo i controlli e le verifiche notifica la pretesa tributaria – quando fondato sulle discordanze tra il fatturato attivo emerso dalla documentazione ufficiale e il fatturato dedotto dall’analisi della documentazione extracontabile, rinvenuta in sede di accertamento.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate sulla base delle indagini condotte dalla Guardia di finanza e della documentazione extracontabile rinvenuta in sede di verifica presso gli uffici del contribuente, aveva accertato un reddito di lavoro autonomo e un volume d’affari diverso da quello dichiarato.

Questa discrasia, emersa dal confronto tra la documentazione contabile e quella extracontabile, dunque dalla lettura di appunti personali del contribuente con registri e scritture ufficiali, aveva giustificato la rideterminazione di maggiori imposte Irpef e Irap e l’applicazione di interessi e sanzioni.

In questi termini, ad avviso della Corte siciliana la contabilità tenuta fuori dai documenti ufficiali – come, del resto, già statuito dai giudici della Suprema Corte con la sentenza 1268/2018 – è un elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, concordanza e precisione tale da rendere complessivamente inattendibile la contabilità ufficiale, consentire la rettifica ed invertire l’onere della prova a carico del contribuente.

Ciò considerato, il rinvenimento della documentazione non ufficiale della attività di impresa o attività professionale rende inattendibili le scritture contabili ufficiali, le quali perciò non possono più costituire un valido scudo fiscale da opporre agli organi di controllo. Questi, infatti, potranno procedere ad accertamento induttivo, anche valutando le singole operazioni sottratte alla registrazione ufficiale ma riemerse in appunti personali.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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